come credo ti sia noto, nel contratto a termine il licenziamento è previsto nel solo caso di giusta causa ( art.2119 c.c.), pertanto è escluso che nella fattispecie riferita ( gmo) si possa procedere al licenziamento.
A conforto di quanto appena citato, la cassazione con la sentenza ( che invito alla lettura) nr. 3276 del 10-02-2009, ha stabilito che “il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c. c. , può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. codice civile. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Saluti domenico