nn è il volume di affari che determina l'accessorietà o meno, i ricavi di detta attività accessoria posson anche superare quelli della principale
vedi (di nuovo)
l'accessorietà non si valuta sul volume ricavi, bensì sui beni o servizi impiegati per tale attività..
vedere sentenza corte giustizia cee 29/04/2004 ove si dice:
1- non ha rilevanza ai fini dell'accessorietà il fatto che tali operazioni esenti (quelle da 1 a 9 art. 10) producan redditi per l'impresa;
2-tali redditi posson esser addirittura superiori a quelli prodotti per l'attività principale dell'impresa
3 - spetta al giudice stabilire se tali operazioni posson esser considerate accessorie esenti, in quanto implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o servizi per i quali l'iva è dovuta.
le operazioni esenti art. 10 punto 6 hanno rilevanza ai fini del pro-rata di
indetraibilità dell'IVA solamente se rientranti nell'attività propria dell'impresa, intendendo per tale l’attività esercitata in strutture organizzate ed operative così da qualificare tali soggetti come
ordinariamente esercenti tale attività escludendo quindi il caso in cui l'attività esente è accessoria alla principale
poi ognun si regola come gli pare
se nn devo far prorata, è un errore separare le attività