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Calcolo del ravvedimento operoso per diritto camerale

elektrIk0

Utente
Buongiorno a tutti.

Sto utilizzando il sito web messo a disposizione da UnionCamere per il calcolo del ravvedimento operoso sul diritto camerale 2017 alla CamCom di Savona. https://dirittoannuale.camcom.it

Il pagamento previsto entro il 30 giugno 2017 era di 53,00 euro. Il sito ha calcolato, ad oggi 19 gennaio 2018, una sanzione di 3,18 euro (cioè il 6% di 53,00 euro: 3,18 / 53 = 0,06 * 100 = 6%) e interessi di 0,03 euro.

Non capisco come viene effettuato il calcolo. Stando a quanto indicato alla vostra pagina web https://www.fiscoetasse.com/approfo...adenze-di-giugno-per-i-versamenti-omessi.html nel mio caso dovrei applicare il ravvedimento biennale, cioè una sanzione del 4,29% (e non 6%) che risulterebbe pari a 2,27 euro.

Potete aiutarmi a comprendere?
 
col 6% siamo ancora all'età della pietra....una volta era il 6%...
entro un anno ora è il 3,75%..

il problema sono le cciaa che dicono/adottano cose diverse avvalendosi di una circolare del 2008 e 2013 che dice che le modifiche alle sanzioni da ravvedimento non sono automatiche per la legge del 2005...

comunque Firenze è sul 3,75
http://www.fi.camcom.gov.it/sites/d...to_Annuale/FILE_CALCOLO/RAVVEDIMENTO_2017.xls

se poi per 1 euro in più uno non vuole farne una questione di principio, paga il 6% e morta li..
 
Ultima modifica:
no no che età della pietra, anche io pensavo che il tributo della cciaa fosse equiparato ma nella circolare fisco e tasse del 28/11/2017 N. 237 indica oltre i 30 giorni, come ravvedimento lungo, confesso non ho approfondito di più ma ho pensato che ero rimasta indietro. A questo punto forse è sbagliata la circolare.
 
Quindi dipende dalla specifica provincia? Ma se la mi Camera di Commercio non riporta l’informazione sul proprio sito web (che comunque, non ha valore legale), dove trovo la fonte ufficiale (circolare? testo di legge?) che dice per ogni provincia la percentuale da usare?

Il programma di calcolo fornito dall’Agenzia delle Entrate al sito suindicato usa sempre il 6%, i vari programmi di calcolo che si trovano in rete usano il 3,75%.

Nel mio caso risolvo pagando il 6%, al massimo mi arriverà una lettera di credito fra qualche anno, come mi già successo per un pagamento in eccesso.

Ma se dovessi fare un ravvedimento per due anni? Qual’è il valore giusto? Se entro l’anno l’Agenzia delle Entrate chiede il 6%, sicuramente pretendono una percentuale superiore per ritardi maggiori. Ma quale? A questo punto non mi posso fidare delle informazioni che trovo in rete (dato che sbagliavano sul 3,75%).

Il programma dell’Agenzia delle Entrate non contempla i ritardi oltre l’anno. Per curiosità li contatterò ai recapiti indicati sul programma stesso e chiederò anche alla Camera di Commercio della mia provincia, ero interessato più che altro a scoprire la fonte normativa su cui si sono basati per realizzare l’applicativo.
 
il programma predisposto dalla cciaa di Firenze calcola il 3,75%...altri calcolano il 6%

la contesa sta tutta qui:
DM 54/2005 (regolamento diritti camerali)
Art. 6. Ravvedimento

1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione e' ridotta:
a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1.

e questo era nel 2005

successivamente l'art. 13 dl 472/1993 è stato variato riducendo le sanzioni (e aggiungendo anche altri periodi ma che interessano solo le imposte Ade)
cosa succede? loro (le cciaa) dicono che il loro ravvedimento è si ai sensi dell'art. 13 dl 472/1997 ma la riduzione delle sanzioni indicate nell'art. 13 dl 472/1997 successivamente al 2005 non comporta l'automatica modifica dell'ottavo e del quinto indicato sul DM 54/2005 che regola il loro ravvedimento...che però è ai sensi dell'art. 13 DL 472/1997

che dire...patetici...un modo come un altro per arrampicarsi sugli specchi...
 
Ultima modifica:
La L. 472/1997 dice:

“Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.“

Il Decreto Ministeriale “non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, riveste carattere di fonte normativa secondaria soltanto qualora sia qualificato come regolamento.” (Wikipedia). In questo caso quel DM è un regolamento.

In base alla gerarchia delle fonti del diritto, la Legge ha la precedenza sul Decreto Ministeriale, anche se posteriore. Quindi hanno ragione loro a chiedere il 6%. Almeno fino a quando questo DM non verrà convertito in una Legge.

Quindi sarà 3,75% forse in futuro, per ora resta una proposta e bisogna per il momento continuare ad applicare il 6%.
 
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