tratto dalle istruzioni 730
SEZIONE V
Bonus IRPEF È riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio.
Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.
Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.