Riferimento: busta paga
La disciplina dei congedi per formazione è disciplinata dalla Legge 53/2000, artt. 5 (completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento di titoli di studio etc... ad iniziativa del lavoratore) e 6 (formazione continua), il cui comma 2 rimanda, per quanto riguarda la previsione del monte ore, della modalità d'orario e della retribuzione, alla contrattazione collettiva, alla quale dovrai quindi fare riferimento.
Per i contratti a carattere formativo (apprendistato e inserimento), invece, esiste un vero e proprio obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
Un'ora/giorno di ferie è retribuito alla stessa stregua di un'ora/giorno lavorato, è utile al fine della maturazione delle mensilità aggiuntive ed è soggetto a contributi, ma il suo scopo istituzionale è quello di consentire il reintegro delle energie psico-fisiche del lavoratore, tanto che perfino uno stato di malattia contratto durante le ferie tale da ostacolarne questa funzione, ne impedisce il decorso.
Otterrai certamente informazioni dagli utenti più esperti indicando ccnl, tipologia contrattuale individuale e carattere dell'iniziativa formativa (corso finanziato dal datore a frequenza "obbligatoria" ad es.).