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brevetti e ammortamento

caro Gianni
a me non risulta che attualmente l'ammortamento sia un obbligo fiscale, ma invece esso sia una facoltà, tant'è che posso recuperare ciò che in un anno non ho attuato.
nella fattispecie in esame può considerarsi una immobilizzazione pluriennale a formazione progressiva (un poco simile alla natura degli acconti)
ciao
 
caro Gianni
a me non risulta che attualmente l'ammortamento sia un obbligo fiscale, ma invece esso sia una facoltà, tant'è che posso recuperare ciò che in un anno non ho attuato.
nella fattispecie in esame può considerarsi una immobilizzazione pluriennale a formazione progressiva (un poco simile alla natura degli acconti)
ciao

Buonasera Giuseppe, perdonami ma non sono per niente d'accordo; fosse discrezionale, l'ammortamento verrebbe calcolato in bilancio per pura convenienza fiscale... a riguardo ti giro il seguente articolo
http://www.ipsoa.it/documents/fisco...-quote-di-ammortamento-non-sono-discrezionali
questo in linea generale.

Nel caso specifico, ribadisco che non sono esperto in materia di brevetti ma vado a ragionamento:
OTTOBRE 2017: faccio richiesta di registrazione del brevetto - nel corso dell'esercizio sostengo costi tecnici attinenti l'attività e, nello specifico, l'idea da registrare.
MARZO 2018: ottengo la risposta in merito alla registrazione.

2017 - i costi, non avendo certezza del "buon fine" della registrazione li porto a costo deducibile x intero.
2018 - se in quest'esercizio la registrazione è positiva, e sostengo altri costi inerenti il brevetto allora li capitalizzo, altrimenti no.

Nel 2017, a mio avviso, non ho certezza che gli oneri sostenuti avranno utilità pluriennale... se il brevetto non verrà registrato esso non mi darà alcun beneficio negli esercizi successivi... ribadisco è un ragionamento, per quel che possa valere.
Buona cena a tutti - Gianni
 
caro Gianni1968
non mi dispiace che tu non sia d'accordo poichè la discussione arricchisce entrambi
ora la sentenza che hai indicato è piuttosto datata e si riferisce ai redditi 2001 anno nel quale vigeva fiscalmente un altro principio
ricorderai che in precedenza esisteva sia un tetto massimo di aliquote fiscalmente riconosciuto, ma esisteva anche un tetto minimo
al di sotto del quale l'ammortamento non veniva riconosciuto e la sentenza illustra le motivazione di tale comportamento.
Ora secondo te esiste ancora quel minimo di aliquota al di sotto del quale l'ammortamento diventa indeducibile?
Secondo me non esiste più quindi ciò significa che io posso anche non procedere all'ammortamento per un anno e non lo perdo, ma lo potrò
rcuperare allungando il periodo di ammortamento. Questo ovviamente è valido solo a livello fiscale, altra cosa forse è il discorso civile.
Resto in attesa di ulteriori tue controdeduzioni
Buona cena anche a te
 
caro Gianni1968
non mi dispiace che tu non sia d'accordo poichè la discussione arricchisce entrambi
ora la sentenza che hai indicato è piuttosto datata e si riferisce ai redditi 2001 anno nel quale vigeva fiscalmente un altro principio
ricorderai che in precedenza esisteva sia un tetto massimo di aliquote fiscalmente riconosciuto, ma esisteva anche un tetto minimo
al di sotto del quale l'ammortamento non veniva riconosciuto e la sentenza illustra le motivazione di tale comportamento.
Ora secondo te esiste ancora quel minimo di aliquota al di sotto del quale l'ammortamento diventa indeducibile?
Secondo me non esiste più quindi ciò significa che io posso anche non procedere all'ammortamento per un anno e non lo perdo, ma lo potrò
rcuperare allungando il periodo di ammortamento. Questo ovviamente è valido solo a livello fiscale, altra cosa forse è il discorso civile.
Resto in attesa di ulteriori tue controdeduzioni
Buona cena anche a te

Ciao Giuseppe: tu forse non ricordi, ma a gennaio di 5 anni fa, novello iscritto, indovina un po' con chi ho scambiato le mie prime opinioni?

Non divaghiamo e andiamo con ordine:

CODICE CIVILE - articolo 2426 indica l'obbligo non la facoltà di ammortizzare, al comma 2 recita: "2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;"

TUIR - ci indica le aliquote queste sì, con adeguata motivazione, possono essere variate - l'esempio ce l'ho in casa: nel 2008 abbiamo rivalutato gli immobili aziendali a mezzo perizia di stima - lo stesso ingegnere firmatario ha indicato il (più) lungo ciclo di vita residuo dei beni e noi abbiamo conseguentemente ammortizzato ad aliquota ridotta.

Venendo al tema dei brevetti, l'OIC 24 ci dice che
"5. I beni immateriali sono individualmente identificabili e sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, la società ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome. Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili. Le definizioni di questi particolari beni sono contenute nei paragrafi della rilevazione e valutazione che trattano gli specifici diritti."
e ancora
"57. Le somme una tantum erogate per l’acquisizione di brevetti in licenza d’uso sono ammortizzabili. Pertanto, l’onere pluriennale relativo al corrispettivo erogato una tantum (generalmente inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici inferiori al periodo stimato di utilizzo del brevetto o comunque non correlati a tutta la durata della tutela legale del brevetto, ma previsti per un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali ed ammortizzato lungo tutta la durata legale del brevetto. Tuttavia, qualora, oltre la somma una tantum, si convenga anche il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo d’esercizio."

infine per quel che ci interessa
"87. I brevetti sono ammortizzati sulla base e nei limiti della durata legale del brevetto nei casi in cui ci si aspetta ragionevolmente di ottenere benefici economici apprezzabili in tale periodo. Al contrario, quando le aspettative di utilità futura interessano un periodo più breve di quello legalmente tutelato, la vita utile del brevetto sarà proporzionalmente ridotta. Il periodo di ammortamento non va oltre la durata legale del brevetto anche se l’utilizzo dello stesso è direttamente collegato all’utilizzo di un impianto che abbia una vita utile superiore.
Il punto (a mio avviso) è: se non c'è la registrazione del brevetto, non c'è brevetto (il diritto giuridicamente tutelato). Tutto il resto discende da questo punto iniziale.

A domani, ciao.
Gianni
 
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