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Bonus Renzi 2020 deroga per incapienti

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Art. 128

Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della
legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del
decreto legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
 
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