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bonus mobili

circolare 17/E 2015
3.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
D. Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.
R. L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
 
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