lella
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Come è stato modificato, allora, l'iter per accedere alle detrazioni del 55%?
L'art. 29 del Decreto, al comma 7, stabilisce che, ai fini del riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, apposita istanza.
L'Agenzia delle Entrate verifica il rispetto dei limiti di spesa complessivi così stabiliti:
- 82,7 milioni di euro per il 2009
- 185,9 milioni di euro per il 2010
- 314,8 milioni di euro per il 2011.
L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio della spesa fino a quel momento sostenuta ed esamina le istanze in ordine cronologico di presentazione.
Comunica, quindi, sempre ed esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito dell'attività di verifica svolta.
Attenzione, adesso, a quanto stabilisce in proposito, il Decreto:
La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In altre parole, in questo caso, non vale il meccanismo del silenzio-assenso, bensì quello del silenzio-rifiuto.
Se l'Agenzia non risponde entro 30 giorni, l'istanza è bocciata.
Ma come si inoltra telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate?
L'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo, a partire dal 29 novembre, per emanare ed approvare il modello che dovrà essere utilizzato per inoltrare l'istanza.
Il modello sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Da quando sarà possibile inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate?
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il termine utile per l'inoltro dell'istanza è dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009.
Per le spese rientranti nei periodi di imposta successivi, vale a dire 2009 e 2010, il periodo di trasmissione dell'istanza decorre dal 1 giugno fino al 31 dicembre di ogni anno.
L'Agenzia delle Entrate è tenuta a pubblicare sul proprio sito l'esaurimento dei fondi stanziati a copertura degli incentivi energetici.
In conclusione, la modifica sostanziale apportata dal Decreto-Legge è che la detrazione non verrà più riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere soggetta ad esplicita approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, infine, in riferimento alle spese sostenute nell'anno 2008, il contribuente persona fisica non presenta l'istanza oppure riceve esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, avrà diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese effettuate, sino ad un massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo
penso che mi daro' latitante per due anni...
cominciano già a sobbissarmi di telefonate e naturalmente..se la prendono con me...
ciao a tutti.
lella
Come è stato modificato, allora, l'iter per accedere alle detrazioni del 55%?
L'art. 29 del Decreto, al comma 7, stabilisce che, ai fini del riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, apposita istanza.
L'Agenzia delle Entrate verifica il rispetto dei limiti di spesa complessivi così stabiliti:
- 82,7 milioni di euro per il 2009
- 185,9 milioni di euro per il 2010
- 314,8 milioni di euro per il 2011.
L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio della spesa fino a quel momento sostenuta ed esamina le istanze in ordine cronologico di presentazione.
Comunica, quindi, sempre ed esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito dell'attività di verifica svolta.
Attenzione, adesso, a quanto stabilisce in proposito, il Decreto:
La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In altre parole, in questo caso, non vale il meccanismo del silenzio-assenso, bensì quello del silenzio-rifiuto.
Se l'Agenzia non risponde entro 30 giorni, l'istanza è bocciata.
Ma come si inoltra telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate?
L'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo, a partire dal 29 novembre, per emanare ed approvare il modello che dovrà essere utilizzato per inoltrare l'istanza.
Il modello sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Da quando sarà possibile inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate?
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il termine utile per l'inoltro dell'istanza è dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009.
Per le spese rientranti nei periodi di imposta successivi, vale a dire 2009 e 2010, il periodo di trasmissione dell'istanza decorre dal 1 giugno fino al 31 dicembre di ogni anno.
L'Agenzia delle Entrate è tenuta a pubblicare sul proprio sito l'esaurimento dei fondi stanziati a copertura degli incentivi energetici.
In conclusione, la modifica sostanziale apportata dal Decreto-Legge è che la detrazione non verrà più riconosciuta automaticamente, ma dovrà essere soggetta ad esplicita approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui, infine, in riferimento alle spese sostenute nell'anno 2008, il contribuente persona fisica non presenta l'istanza oppure riceve esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, avrà diritto ad una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese effettuate, sino ad un massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo
penso che mi daro' latitante per due anni...
cominciano già a sobbissarmi di telefonate e naturalmente..se la prendono con me...
ciao a tutti.
lella