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Avviso di Liquidazione per revoca IVA prima casa

buana76

Utente
In data 11/10/2011 ho ricevuto un avviso di Liquidazione dalla Agenzia delle Entrate riguardante la revoca delle Agevolazioni Prima Casa (ripristino IVA al 10% con relativa sanzione).

Sono intenzionato a presentare ricorso in quanto la AdE ha ignorato il fatto che ho comprato casa come residente all'estero (iscritto AIRE) e non avevo percio' l'obbligo di spostare la residenza entro i 18 mesi.

Ora, la persona che mi assiste mi ha consigliato di non fare nulla fino alla ricezione della cartella di pagamento che (mi disse) e’ in effetti l’atto impugnabile.

Tuttavia, da una serie di ricerche sul web sono venuto a conoscenza della nuova legge n. 111 del 15 luglio 2011 (ben discussa anche su questo forum) che vede gli avvisi di Accertamento diventare esecutivi dal 01/10/2011. E il mio atto contiene tutte le caratteristiche previste dalla legge (irrogazione sanzioni, avviso di pagamento entro i 60 gg, eccetera). Ho due domande da porvi:

1) La mia prima domanda, probabilmente banale, e’ se un avviso di liquidazione e’ in effetti un avviso di accertamento, cioe’ se tale legge si applichi al mio caso?

2) Posto che quanto sopra sia corretto, vorrebbe dire che sono stato male avvisato e che ora mi trovo nella situazione di potermi aspettare l’intervento di Equitalia da un momento all’altro …

In base sempre alla 111/2011, vedo pero’ che il tempo utile affinche’ Equitalia inizi le procedure forzate e’ il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica (e non piu' 10 anni come in precedenza); il che mi fa pensare che e’ un po’ un vantaggio per chi si trova nella mia situazione.

Non ho alcun bene aggredibile in Italia. Tra l’altro le convenzioni in vigore tra Italia e UK non coprono il recupero dell’IVA, percio’ anche un eventuale procedura internazionale non sarebbe perseguibile.

L’unica mia preoccupazione e’ l’eventuale eredita’ che ricevero’ un giorno (lontano) da mia madre, ma ammesso che nulla accada entro il 31/12/2013, dovrei ritenermi libero dalla mano di Equitalia?
 
Ora, la persona che mi assiste mi ha consigliato di non fare nulla fino alla ricezione della cartella di pagamento che (mi disse) e’ in effetti l’atto impugnabile.

Il consiglio è assolutamente sbagliato. Se intendi impugnare questo è l'atto che va impugnato (nel merito). Se attendi la cartella, non potrai più impugnare nel merito ma potrai impugnarla solo per vizi propri.
Circa il discorso della esecutività dell'atto, devi verificare quando l'atto risulta emesso dall'Agenzia e se vi è indicato che esso costituisce intimazione ad adempiere.
Ciao.
 
Allora, la notifica recita che trascorsi i 60gg dalla data di notifica, in caso di mancato pagamento e di non presentazione del ricorso, le somme saranno recuperate tramite iscrizione a ruolo con l'inclusione di interessi e sanzione del 30%. Questa e' la parte che mi induce a pensare che l'atto sia esecutivo.

E ancora torniamo al fatto che a questo punto e' troppo tardi per far ricorso, visto che i 60gg sono passati. La cosa mi fa arrabviare a dir poco, visto che si e' trattato di un palese errore della AdE!!! ma non vi e' alcuna altra alternativa per ricorrere tracorsi i 60gg??

Mi era venuta la piccola speranza dalla lettura online di un commento circa la decadenza della procedura di esecuzione forzata trascorsi i due anni dalla notifica...

Grazie ancora e ciao.
 
Prova a fare una istanza in autotutela dovrebbero comunque, se hai ragione, annullare l'avviso di liquidazione anche se i termini per il ricorso sono chiusi. Scegli meglio la persona che ti assiste.
 
Allora, la notifica recita che trascorsi i 60gg dalla data di notifica, in caso di mancato pagamento e di non presentazione del ricorso, le somme saranno recuperate tramite iscrizione a ruolo con l'inclusione di interessi e sanzione del 30%. Questa e' la parte che mi induce a pensare che l'atto sia esecutivo.

L'atto non è esecutivo perché cita l'iscrizione a ruolo.



E ancora torniamo al fatto che a questo punto e' troppo tardi per far ricorso, visto che i 60gg sono passati. La cosa mi fa arrabviare a dir poco, visto che si e' trattato di un palese errore della AdE!!! ma non vi e' alcuna altra alternativa per ricorrere tracorsi i 60gg??

Potresti tentare con una istanza di annullamento dell'atto in autotutela, come detto da guido64, e se non dovessero accoglierla, nonostante ritieni che l'atto sia palesemente illegittimo, adire il garante del contribuente. Nel frattempo però l'avviso di liquidazione, non essendo stato impugnato è diventato esecutivo per cui nel caso non arrivasse il provvedimento di annullamento in autotutela, l'importo verrà iscritto a ruolo e ti arriverà la cartella da parte di Equitalia. A quel punto o la cartella viene impugnata per vizi propri (ad es. difetto di notifica) o in mancanza di impugnazione dovrai pagare.

Ciao.
 
Grazie ad entrambi per le delucidazioni - e si', dovro' scegliere meglio chi mi assiste... sfortunatamente, non abitando in Italia e non avendo mai avuto di questi problemi, mi sono fatto raccomandare da amici.

Giusto stamane ho utilizzato per la prima volta il servizio online di Equitalia, e non risulta nessuna posizione iscritta per il mio codice fiscale. La palla e' quindi ancora nelle mani della AdE suppongo.

La prima (e finora unica) notifica mi e' stata inviata a mezzo raccomandata estera A/R all'indirizzo AIRE, consegnata al portiere del palazzo. Anche su questo ho trovato pareri discordanti sul web, visto che in alcuni siti e' riportato che ad occuparsene dovrebbe essere il consolato Italiano di riferimento.

Saluti.
 
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