In data 11/10/2011 ho ricevuto un avviso di Liquidazione dalla Agenzia delle Entrate riguardante la revoca delle Agevolazioni Prima Casa (ripristino IVA al 10% con relativa sanzione).
Sono intenzionato a presentare ricorso in quanto la AdE ha ignorato il fatto che ho comprato casa come residente all'estero (iscritto AIRE) e non avevo percio' l'obbligo di spostare la residenza entro i 18 mesi.
Ora, la persona che mi assiste mi ha consigliato di non fare nulla fino alla ricezione della cartella di pagamento che (mi disse) e’ in effetti l’atto impugnabile.
Tuttavia, da una serie di ricerche sul web sono venuto a conoscenza della nuova legge n. 111 del 15 luglio 2011 (ben discussa anche su questo forum) che vede gli avvisi di Accertamento diventare esecutivi dal 01/10/2011. E il mio atto contiene tutte le caratteristiche previste dalla legge (irrogazione sanzioni, avviso di pagamento entro i 60 gg, eccetera). Ho due domande da porvi:
1) La mia prima domanda, probabilmente banale, e’ se un avviso di liquidazione e’ in effetti un avviso di accertamento, cioe’ se tale legge si applichi al mio caso?
2) Posto che quanto sopra sia corretto, vorrebbe dire che sono stato male avvisato e che ora mi trovo nella situazione di potermi aspettare l’intervento di Equitalia da un momento all’altro …
In base sempre alla 111/2011, vedo pero’ che il tempo utile affinche’ Equitalia inizi le procedure forzate e’ il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica (e non piu' 10 anni come in precedenza); il che mi fa pensare che e’ un po’ un vantaggio per chi si trova nella mia situazione.
Non ho alcun bene aggredibile in Italia. Tra l’altro le convenzioni in vigore tra Italia e UK non coprono il recupero dell’IVA, percio’ anche un eventuale procedura internazionale non sarebbe perseguibile.
L’unica mia preoccupazione e’ l’eventuale eredita’ che ricevero’ un giorno (lontano) da mia madre, ma ammesso che nulla accada entro il 31/12/2013, dovrei ritenermi libero dalla mano di Equitalia?
Sono intenzionato a presentare ricorso in quanto la AdE ha ignorato il fatto che ho comprato casa come residente all'estero (iscritto AIRE) e non avevo percio' l'obbligo di spostare la residenza entro i 18 mesi.
Ora, la persona che mi assiste mi ha consigliato di non fare nulla fino alla ricezione della cartella di pagamento che (mi disse) e’ in effetti l’atto impugnabile.
Tuttavia, da una serie di ricerche sul web sono venuto a conoscenza della nuova legge n. 111 del 15 luglio 2011 (ben discussa anche su questo forum) che vede gli avvisi di Accertamento diventare esecutivi dal 01/10/2011. E il mio atto contiene tutte le caratteristiche previste dalla legge (irrogazione sanzioni, avviso di pagamento entro i 60 gg, eccetera). Ho due domande da porvi:
1) La mia prima domanda, probabilmente banale, e’ se un avviso di liquidazione e’ in effetti un avviso di accertamento, cioe’ se tale legge si applichi al mio caso?
2) Posto che quanto sopra sia corretto, vorrebbe dire che sono stato male avvisato e che ora mi trovo nella situazione di potermi aspettare l’intervento di Equitalia da un momento all’altro …
In base sempre alla 111/2011, vedo pero’ che il tempo utile affinche’ Equitalia inizi le procedure forzate e’ il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica (e non piu' 10 anni come in precedenza); il che mi fa pensare che e’ un po’ un vantaggio per chi si trova nella mia situazione.
Non ho alcun bene aggredibile in Italia. Tra l’altro le convenzioni in vigore tra Italia e UK non coprono il recupero dell’IVA, percio’ anche un eventuale procedura internazionale non sarebbe perseguibile.
L’unica mia preoccupazione e’ l’eventuale eredita’ che ricevero’ un giorno (lontano) da mia madre, ma ammesso che nulla accada entro il 31/12/2013, dovrei ritenermi libero dalla mano di Equitalia?