Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Avviso di accertamento ICI

jimi3

Utente
Un contribuente riceve dal comune, in seguito a controlli incrociati con il catasto, un avviso di accertamento con il quale l'Ente gli chiede la maggiore I.C.I. dovuta perché la rendita catastale è risultata essere maggiore di quella conosciuta dal contribuente e sulla quale egli ha calcolato per anni l'imposta.

Probabilmente, l'UTE ha effettuato una variazione della rendita, che non risulta sia mai stata notificata al contribuente, impedendo, pertanto, a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa, oltre che semplicemente di essere a conoscenza di tale avvenuta variazione di rendita.

Qualcuno mi sa dare qualche informazione sulla norma e su sentenze favorevoli al contribuente e che possano essere utilizzate ai fini dell'impugnazione di tale avviso di accertamento I.C.I.?
 
Riferimento: Avviso di accertamento ICI

Richiesta arretrati in base alla rendita definitiva

Quesito inviato da Pino in data 01 gennaio 2002.
Ho ricevuto dall'ufficio tecnico comunale la notifica della rendita catastale definitiva della mia casa il 21/12/2001 con classe A2-04 e secondo me ci sono alcune cose che non vanno:
1) la mia casa è stata costruita in cooperativa nel 1980 con un mutuo per l'edilizia economico-popolare e quindi secondo me è una A3;
2) ho sempre pagato su una rendita presunta come tutto il villaggio (16 case) ed ora mi sono stati richiesti gli arretrati dal 94 al 98.
Se faccio ricorso e lo vinco, la nuova rendita avrà effetto dal gennaio dell'anno successivo e quindi io dovrò comunque pagare gli arretrati presumibilmente fino al 2002. Ora tutto ciò non mi sembra giusto, perché se la rendita definitiva più elevata mi fosse stata notificata nel 1994, io avrei fatto ricorso quell'anno e quindi non avrei pagato in più dal 95 al 2002.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 03 gennaio 2002.
Nel caso prospettato, se il Comune ha recepito negli avvisi di liquidazione o di accertamento l'atto di attribuzione o di modificazione della rendita catastale adottato dall'Ute (ora Agenzia del territorio) entro il 31 dicembre 1999, può recuperare, entro i termini di decadenza, soltanto la differenza d'imposta dovuta sulla base della rendita adottata. Qualora invece la rendita notificata sia stata adottata nel mese di dicembre 2001, o comunque dopo il 31 dicembre 1999, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, in virtù della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, non sarebbe dovuta neanche la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza n. 17 del 13 marzo 2001).
Relativamente alla seconda parte del quesito, si fa presente che la rendita catastale rettificata con sentenza definitiva produce effetti, ai fini della determinaziomne dell'Ici, anche per gli anni pregressi e deve essere applicata sin dal momento in cui il contribuente ha prodotto ricorso, a meno che il giudice tributario non stabilisca una diversa decorrenza. In tal caso, è fatto obbligo all'amministrazione di calcolare l'imposta sulla base della rendita rettificata dalla Commissione tributaria e di provvedere al rimborso qualora il contribuente abbia versato più del dovuto. La risoluzione del ministero delle Finanze n. 226 del 27 novembre 1997, secondo la quale "le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali", è stata ritenuta, giustamente, dai giudici tributari del tutto infondata e ha indotto in errore i comuni che si sono uniformati ad essa (Commissione tributaria provinciale di Matera, sentenza n. 446 del 5 luglio 2000; Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 160 del 28 settembre 2001; Commissione tributaria provinciale di Brindisi, sentenza n. 737 del 16 ottobre 2001).
 
Alto