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Avviso accertamento e notifica raccomandata

ORMA

Utente
Salve,
ho fatto ricorso ad una cartella di pagamento 2013, in quanto l'atto contenuto al suo interno (avviso di accertamento anno 2007) non è stato ricevuto dal cliente.

Nelle controdeduzioni dell'ufficio la ricevuta di ritorno c'è ma ovviamente quella sulla ricevuta non è la firma del cliente; con molta probabilità all'epoca abitava in condominio con portiere e quindi la firma potrebbe essere di quest'ultimo.

Visto che oggettivamente non è la firma del mio cliente ed è escluso che l'atto sia stato notificato ad un parente, qualora sia la firma del portiere, l'atto a monte, avrebbe dovuto essere seguito da un avviso informativo o sbaglio? cioè si informava il contribuente della notifica a persona diversa.
Come comportarmi?
In attesa saluto.
 
credo che se il ricorso si basa esclusivamente sulla mancanza di notifica il tuo cliente sia destinato a soccombere.
infatti il diritto di difesa del destinatario dell'atto appare sufficientemente garantito, semprechè il tuo cliente sia persona fisica, in considerazione del fatto che con la consegna al portiere l'atto entra nella sua sfera di disponibilità e quindi di conoscibilità.
ciao
 
Devi smontare la prova prodotta dall'ufficio (chiamato in causa dal concessionario?) facendo osservare preliminarmente al giudice che non si tratta della firma del ricorrente e rilevando conseguentemente eventuali vizi del procedimento notificatorio (ad es. la mancanza di specificazione della qualità rivestita dal consegnatario ovvero la mancata notizia al destinatario dell'avvenuta notifica) dopodiché dovrai insistere nel chiedere al giudice la dichiarazione di nullità della cartella per vizio di notifica dell'atto presupposto poiché a causa di esso il contribuente non è venuto a conoscenza dell'atto (presupposto) venendo così compromesso il diritto di difesa.
Vale in tal senso l'insegnamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione attraverso la Sent. n. 16412/2007.
Aggiungo infine che la stessa Corte di Cassazione, Sent. n. 20098/2009, ha affermato che l'impugnazione della cartella di pagamento per vizio di notifica dell'atto presupposto non può dar luogo a sanatoria di tale vizio, stante la doversità dei due atti.
Saluti.
 
Grazie delle risposte...

Giuseppe voglio augurarmi che non sia come tu dici perchè la notifica "dovrebbe" essere fatta a norma del 139 c.p.c., dove al terzo comma si dice che la notifica deve perfezionarsi con la raccomandata informativa;

Rocco come faccio a far rilevare al giudice che quella non è la firma del cliente?Siccome è già stata fissata la data d'udienza cosa mi conviene fare, presentare delle memorie o un ulteriore motivo? in modo tale da avere una nuova data di trattazione?
Quello che dovrei fare sostanzialmente è chiedere all'Ufficio, la qualifica di chi ha firmato e solo dopo inserire un "nuovo motivo di nullità" e cioè la mancanza della
lettera informativa???
In attesa e ringraziandovi per la Vs disponibilità saluto.
 
Premesso che non conosco gli atti del processo, per quel che concerne la questione della firma dovresti valutare se sia il caso di proporre querela di falso ex artt. 221 e seguenti del cpc...con conseguente sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 546/92.
L'avviso di ricevimento delle raccomandate, infatti, ha natura di atto pubblico e il valore probatorio può esserne disconosciuto solo mediante querela di falso (art. 2700 c.c.).
Saluti.
 
Le strade potrebbero essere due:
1) querela di falso;
2) ribattendo alle controdeduzioni dell'ufficio con memoria entro i 20 gg prima dell'udienza, nella quale si potrebbe chiedere l'esibizione del tabulato di firma del postino, laddove ci fosse, dove si evincerebbe chi ha firmato.

La valutazione da cosa potrebbe essere influenzata?
 
Ho dimenticato di rilevare anche che, nelle controdeduzioni dell'ufficio, non c'è scritto che quella in calce alla raccomandata è la firma del contribuente, ma solo che la notifica è stata effettuata con ricevuta di ritorno; quindi prima di querelare l'agenzia e con probabilità attendermi una controquerela, credo debba integrare e controbattere le controdeduzioni dell'ufficio con l'esibizione del tabulato dove si specifica la qualità di chi ha firmato.
Che ne dite?
 
Pare (ripeto, non conosco gli atti) che l'ufficio ritenga perfezionata la notifica in mani proprie del contribuente.
Se così non è si tratta di disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento per cui, secondo me, dovresti fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 2700 c.c.
Saluti.
 
L'ufficio dice nelle controdeduzioni:
"...la notifica è stata regolarmente e ritualmente effettuata come dimostra la ricevuta di ritorno della raccomandata, che viene allegata".
Quindi, visto che non è arrivata nessuna raccomandata informativa che mettesse a conoscenza il contribuente della notifica in "altre mani", potrebbe essere giusta la tua analisi e cioè il disconoscimento diretto della firma; l'unico mio dubbio rimane sul fatto che da quanto scritto dall'Agenzia, sono "io a supporre" che la notifica per l'ufficio sia stata fatta nelle mani del contribuente, quindi non vorrei sentirmi rispondere "...noi non abbiamo mica detto che è stata fatta nelle mani del contribuente"...è pur vero che delle due l'una.

Operando quindi devo, NON rispondere alle controdeduzioni dell'ufficio, fare la querela e notificarla all'ufficio ed in commissione trib. e dopo ci sarà la sospensione del giudizio, giusto?
 
A mio avviso devi disconoscere la firma proponendo querela di falso ex art. 221 e seguenti del cpc incardinando il procedimento dinanzi al Tribunale Civile.
Successivamente ti farai rilasciare un certificato dalla cancelleria del Tribunale che attesta l'incardinamento del procedimento. Tale certificato lo depositerai presso la Segreteria della CTP ex art. 32 Dlgs 546/92 di modo che il Collegio, previo accertamento della rilevanza dell'atto impugnato con la querela ai fini della decisione della controversia (e mi sembra proprio questo il caso), possa emettere ordinanza di sospensione del processo ex art. 39 Dlgs 546/92.
Sostanzialmente la querela di falso ti serve per rendere inefficace la prova offerta dall'ufficio. Ottenuto infatti l'accoglimento, sulla base della sentenza pronunciata dal giudice ordinario, alla ripresa del processo sospeso (presenterai apposita istanza ex art. 43 Dlgs 546/92) insisterai per l'accoglimento del ricorso considerata l'inefficacia della prova offerta dall'ufficio circa la (mancata) notifica dell'atto presupposto, nè tantomeno riuscirà a fornire altri mezzi probatori, secondo me, per cui la strada verso l'accoglimento del ricorso si metterà in discesa.
Saluti.
 
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