Dagli elementi forniti (pochi, per la verità...) pare di capire che l'accertamento abbia ad oggetto il reddito complessivo del contribuente (potrei sbagliarmi nella mia ipotesi, però...); in tal caso l'avvenuta acquiescenza ovvero l'adesione all'accertamento fa sì che l'annualità oggetto di accertamento venga chiusa definitivamente.
Quando, al contrario, si è in presenza ad es. di un accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73, l'ufficio può "ritornare" sull'annualità precedentemente accertata qualora vengano acquisiti nuovi elementi non conosciuti né conoscibili al momento del precedente accertamento. Il tutto, ovviamente, entro i termini di decadenza dell'annualità d'imposta oggetto di accertamento.
Saluti.
Quando, al contrario, si è in presenza ad es. di un accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73, l'ufficio può "ritornare" sull'annualità precedentemente accertata qualora vengano acquisiti nuovi elementi non conosciuti né conoscibili al momento del precedente accertamento. Il tutto, ovviamente, entro i termini di decadenza dell'annualità d'imposta oggetto di accertamento.
Saluti.