Riferimento: Autotrasportatore C/terzi
Legge 6 giugno 1974, n. 298; Legge 23 dicembre 1997, n. 454;
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395; D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478; D.M. n. 161 del 28 aprile 2005.
Con il D.M. 161 del 28 aprile 2005 (Pubblicato sulla G.U. (Serie Generale) n. 189 del 16/08/2005) si è data attuazione al D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000, con il quale è stata riformata la disciplina riguardante l'autotrasporto di merci.
Ai sensi del D. lgs. 395/2000 (attuato dal D.M. 161/2005), le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, pur avendo l'obbligo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, devono dimostrare solo il requisito dell'onorabilità.
Alle imprese che invece vogliono esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. sono richiesti, al momento dell'iscrizione all'Albo, i requisiti della capacità finanziaria (art. 2 del D.M. 161/2005), della capacità professionale e dell'onorabilità.
La capacità finanziaria può essere dimostrata mediante un'attestazione rilasciata dalle sole imprese che esercitano l'attività bancaria (escludendo le imprese finanziarie e assicurative).
Il requisito dell'Onorabilità (art. 5 D.Lgs. 395/2000) deve essere soddisfatto per tutti i tipi di iscrizione all'albo
Il requisito è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, da:
- per l'impresa individuale o familiare dal titolare;
- per le società in nome collettivo (s.n.c.) da parte di tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice (s.a.s.) da parte del o dei soci accomandatari;
- per l'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone
giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- dal preposto in qualsiasi tipo di impresa.
2. Il requisito della capacità finanziaria (art. 6 D.Lgs. 395/2000) non deve essere soddisfatto dalle imprese che esercitano la professione mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate (art. 1 D.M. 161/2005).
Il requisito è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
- € 50.000,00 (cinquantamila), qualora l'impresa abbia la disponibilità a qualunque titolo, tra
quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito al trasporto conto terzi su strada;
- € 5.000,00 (cinquemila), per ogni veicolo ulteriore.
(esempio: 1 veicolo: capacità finanziaria = € 50.000; 2 veicoli: capacità finanziaria = € 55.000; ecc.)
La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante una attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attività bancaria (escludendo le imprese finanziarie e assicurative), sulla scorta degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 395/2000 e cioè i conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, attrezzature ed installazioni; il capitale di esercizio.
3. Il requisito della capacità professionale (art. 7 D.Lgs. 395/2000) non deve essere soddisfatto dalle imprese che esercitano la professione mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate (art. 1 D.M. 161/2005).
Deve essere soddisfatto in caso di attività con veicoli di massa complessiva superiore al predetto limite. Si richiede il deposito dell'originale dell'attestato di capacità professionale o dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del preposto dell'impresa (persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa).
La persona che dirige l'attività di trasporto (preposto) deve essere, alternativamente:
- il titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare,
- un socio illimitatamente responsabile per le società in nome collettivo (s.n.c.),
- uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.),
- l'amministratore unico, ovvero uno dei membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite (in questo caso la designazione del preposto può essere autocertificata da:
§ legale rappresentante dell'impresa allegando alla domanda di iscrizione idonea di-chia-razione sostitutiva di atto di notorietà oppure
§ dallo stesso preposto che dichiara l'intenzione di collaborare in maniera continuativa ed effettiva con l'impresa che gli ha conferito l'incarico e la consapevolezza che potrà esercitare tale incarico unicamente presso l'impresa che lo ha designato.
Le Imprese iscritte all'Albo entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del regolamento (16.08.2005), con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.M. 198/91 (che esercitavano esclusivamente con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di massa totale a pieno carico non superiore a 6 tonnellate; autobetoniere anche se eccedenti le masse legali; veicoli attrezzati con carrozzeria atta a carico, compattazione, scarico e trasporto di rifiuti urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per carico, scarico e trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri), dovranno dimostrare i requisiti di cui agli artt. 5 (onorabilità), 6 (capacità finanziaria) e 7 (idoneità professionale) del D. Lgs. 395/2000 entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (17/08/2005);
b) Le Imprese iscritte all'Albo tra il 1° gennaio 1978 e il 31 maggio 1987, cosiddette "esenti parziali", dovranno dimostrare i requisiti di cui agli artt. 5 (onorabilità), 6 (capacità finanziaria) e 7 (idoneità professionale) del D. Lgs. 395/2000 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (17/08/2005);
c) Le Imprese autorizzate entro il 31 dicembre 1977, cosiddette "esenti totali", mantengono l'esenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 395/2000.
Viene a decadere la distinzione tra imprese iscritte in via provvisoria ed in via definitiva.