Le fatture passive da soggetti esteri
Anche per le fatture passive da luglio 2022 (se non si e' gia' partiti opzionalmente prima) occorrera' emettere fattura
elettronica.
Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore UE/ExtraUE (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si
tratterà di un'operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento
del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.
2 DPR 633/72);
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla
Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72);
I tempi per l’emissione
In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter
rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese
successivo a quello d’effettuazione dell’operazione..
L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello
d’effettuazione e con riferimento al mese d’effettuazione
Ma se il fornitore extraUe presta, ad es., un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater, il
committente deve emettere autofattura
(la registrazione va eseguita anche in Iva acquisti per poter
esercitare la detrazione). da luglio, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari
termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo
a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).
entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione..