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auto radiata, bollo

bruno57

Utente
scusate, ho un problema di un bollo non pagato per l'anno2007 ..l'auto e' stata rottamata a febbraio e la trascrizione del PRA e' del 9 marzo 2007.
L'agenzia delle entrate mi chiede l'intera annualita' piu' interessi ecc...
mi sono recato all'ufficio di Sanluri , competente per territorio,e non sono stati in grado di ricalcolarmi l'importo dovuto, rimandandomi alla commissione tributaria provinciale dove dovrei porre ricorso.
La cosa che mi lascia perplesso e' che tra le pezze giustificative accettate vi sono:documenti di data certa non trascritti al P.R.A. ma idonei ad accertare la perdita di possesso (verbale di sequestro,sentenza giudice di pace,atto di vendita ) e ovviamente attestazione dell'avvenuto pagamento.
Non si ravvisa un comportamento lacunoso da parte della P.A. in quanto da un controllo anche superficiale sarebbe stato facile ravvisare che l'auto e' stata demolita nell'anno impositivo corrente?
A complicarmi la vita poi si tenga presente che sto in una provincia di recente istituzione per cui il ricorso lo dovrei fare a Cagliari e poi notificarlo a Sanluri.
non sarebbe piu' semplice fare un operazione del tipo bollo/365 per x giorni
 
Riferimento: auto radiata, bollo

Non si ravvisa un comportamento lacunoso da parte della P.A. in quanto da un controllo anche superficiale sarebbe stato facile ravvisare che l'auto e' stata demolita nell'anno impositivo corrente?

Molto lacunoso, come spesso accade.

Premesso che, prima di ricorrere alla CTP, è possibile presentare all'ADE apposita istanza di autotutela (annullamento di atto illegittimo) ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 287/92, dell’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97, vorrei ricordare all'ufficio di Sanluri l'ordinanza della Corte Costituzionale del 10 Aprile 2003 n. 120, dalla quale, in base alla disposizione di cui all'art. 5, comma 32, del Decreto Legge n. 953 del 1982, convertito dalla Legge 28 Febbraio 1983 n. 53 ed in base al relativo decreto ministeriale, si desume il principio di carattere generale secondo il quale non è dovuta la tassa automobilistica nei casi in cui entro l'ultimo giorno utile per il pagamento della stessa non si abbia più il possesso del veicolo e siano state espletate le relative formalità di cancellazione presso il P.R.A.

Tuttavia, il ministero ha anche affermato che, se ciò vale per la cancellazione definitiva del veicolo dal PRA, non altrettanto vale in tutti gli altri casi di cancellazione "temporanei" (ad esempio perdita del possesso per cause di forza maggiore, per fatto di terzo o conseguentemente ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione) nei quali, pur effettuando la relativa registrazione al PRA, la vettura risulta ancora in circolazione e come tale soggetta al pagamento del tributo.
Infatti il ministero precisa che "l'ipotesi di cancellazione definitiva del veicolo dal P.R.A. non rientra tra quelle di cui all'articolo 5, comma 36, della citata Legge 53 del 1983 laddove (con riferimento a fattispecie di cancellazione temporanea) si afferma che l'obbligo di pagamento del tributo viene meno …per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione (e non anche, quindi, per il periodo nel quale interviene l'annotazione di cancellazione)."
In tali ipotesi particolari, espressamente previste dalla legge, se la cancellazione temporanea avviene dopo il termine di scadenza del vecchio bollo, si deve pagare per intero il nuovo bollo, anche se l’annotazione avviene prima della scadenza fissata per il pagamento.
 
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