Riferimento: Auto Disabile
pagina 29 del 730/2008
Nel rigo E4 indicare le spese sostenute per l’acquisto:
• di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie
dei portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. n. 104 del 1992;
• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità
tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità
di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli
e autoveicoli) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato
dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l’eventuale
rimborso dell’assicurazione.