Per un ulteriore contributo si riporta quanto previsto dal ccnl:
"A decorrere dal 1 gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a questa data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa ( ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno festivo)"