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Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/2010

MrDike

Utente
In tema di notifica all'irreperibile ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), la norma stabilisce che nel caso di temporanea assenza del destinatario o dei soggetti "consegnatari" nel domicilio del debitore (persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace; addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci; il portiere dello stabile; i vicini di casa che accettino il ricevimento), l'atto debba essere depositato nella Casa Comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza e contestuale invio al debitore di una raccomandata A/R con invito al ritiro dell'atto.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 14 Gennaio 2010 n. 3, secondo cui la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, o dal giorno del ritiro della stessa se anteriore ai 10 giorni, così come avviene per la notifica a mezzo posta.

Equitalia, invero, continua a considerare avvenuta ("perfezionata") la notifica il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale con grave danno e pregiudizio nei confronti dei contribuenti, il cui calcolo per la decorrenza dei termini di pagamento o di un eventuale ricorso potrebbe non risultare "allineato" con le procedure dell'Agente della Riscossione.

Nonostante le eccezioni sulla corretta data di notifica possano essere fatte valere in un successivo contenzioso, consiglio vivamente di contattare Equitalia per verificare la data di notifica degli atti pervenuti, anticipando pagamenti o ricorsi, onde evitare ulteriori vessazioni.
 
Riferimento: Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/201

chissà perchè quando sento parlare di equitalia il mio povero duodeno si rigira come un salsicciotto sui ferri :D:D
è un ente inefficiente (dopo l'inps, ovviamente) pieno di burocrati ignoranti e arroganti e di tanto in tanto lo riorganizzano cambiandogli nome, ma è sempre la stessa solfa.
se ti raccontassi i recenti casi professionali salteresti dalla sedia come il razzo dalla rampa di lancio di Cape Canaveral:D
facciamoci 2 risate che è meglio. Ciao
 
Riferimento: Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/201

Segnalo in proposito una recente Sentenza della Cassazione, la n. 6102 del 16/03/2011, nella quale la S.C. stabilisce che se il contribuente è irreperibile la notifica dell'accertamento tributario è ritualmente eseguita con l'affissione dell'avviso nell'albo comunale. Non è invece necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile.Quindi, la notifica è valida con l'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale e si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo, senza «che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale».
Ciao.
 
Riferimento: Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/201

Segnalo in proposito una recente Sentenza della Cassazione, la n. 6102 del 16/03/2011, nella quale la S.C. stabilisce che se il contribuente è irreperibile la notifica dell'accertamento tributario è ritualmente eseguita con l'affissione dell'avviso nell'albo comunale. Non è invece necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile.Quindi, la notifica è valida con l'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo comunale e si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo, senza «che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale».
Ciao.

SE la notifica della cartella di pagamento avviene a mezzo servizio postale (legge 890/82) essa si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. Questo dice espressamente l’art. 8 della citata legge a seguito della novella normativa di cui alla legge n. 80 del 2005. Pertanto a meno di sovvertire le fonti del diritto, la notifica per il destinatario si perfeziona soltanto decorsi 10 giorni. Diverso e meno garantista per il destinatario è la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cpc. Ciao
 
Riferimento: Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/201

Ciao Rocco, il caso da me menzionato prende spunto dalla notifica all'irreperibile nei casi di irreperibilità relativa, mentre la sentenza citata rinvia ai casi di irreperibilità assoluta di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, il quale deroga, in materia, all'art. 140 c.p.c. ("se l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune di notifica, l'atto viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza, come nel caso dell'irreperibilità relativa, ma non si procede all'invio della raccomandata A/R; in questo caso la notifica si considera avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione").

@ marica

Se trovi gli estremi di quella sentenza, postali. Tuttavia, c'è la CTP di Lecce che continua a "rintuzzare" sull'argomento dell'inesistenza giuridica della notifica, fregandosene anche della Cassazione. Vedi sentenza del 26/11/2010 n. 533/05/10.
 
Riferimento: Attenzione: Equitalia non applica sentenza Corte Costituzionale n. 3/201

Vero, la sentenza da me citata riguarda l'irreperibilità assoluta.
Ciao.
 
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