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associazione sportiva dilettantistica

Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

I tesserati delle ASD non debbono per forza essere soci dell'ASD. Però l'ASD nei loro confronti gode degli stessi benefici fiscali degli associati. Cioè se un tesserato versa quote per l'attività queste sono decommercializzate, se riceve un compenso questo è esente fino a 7.500,00 euro, ecc.

ok. Senti come si fa con gli associati minorenni per le assemblee? Sono rappresentati dai genitori?
 
Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

E posso in qualche modo sanare gli anni passati per i quali non ci sono nè riunioni nè verbali?
grazie
 
Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

Buongiorno,
scusate se uppo un threadvecchio ma mi sembrava meglio che aprirne un altro.
Attenzione per continuare ad usufruire di tale beneficio (398) è OBBLIGATORIO l'invio telematico entro il 15/12 del modello EAS.
A questo riguardo vorrei chiedere se ASD costituende possono avvalersi del regime agevolato previsto dalla 398..

grazie
 
Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

Ciao,
da quanto ne so l'associazione sportiva dilettantistica per ottenere i requisiti della 398 deve anche essere iscritta al Coni ed inviare il tutto alla Siae.
Ho mandato un'email ad un mio cliente che se vuoi ti riporto.
 
Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

Ciao,
da quanto ne so l'associazione sportiva dilettantistica per ottenere i requisiti della 398 deve anche essere iscritta al Coni ed inviare il tutto alla Siae.
Ciao Rebecca, io sto partendo da queste info..:
Con la Legge n. 398/1991 sono state introdotte una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale per il vasto panorama sportivo amatoriale.

Infatti, le associazioni sportive dilettantistiche usufruiscono di un speciale regime di determinazione delle imposte ai fini IRES ed ai fini IVA e di un regime contabile semplificato.

Destinatari di tali agevolazioni sono: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro; le pro-loco

Tali agevolazioni sono state estese, sulla base della legge 289/2002, così come modificata dal D.L. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali ed alle cooperative senza fine di lucro.

I benefici previsti dalla norma sono stati successivamente estesi, L. 350/2003, anche ad associazioni bandistiche; filodrammatiche; cori amatoriali; associazioni di musica e danza popolari legalmente riconosciuti e senza fine di lucro.

Due sono i requisiti oggettivi per potersi avvalere delle agevolazioni previste dalla norma:

- l’esercizio dell’opzione

- il rispetto di un limite dimensionale non superiore ai 250.000 euro.


..
?
 
Riferimento: associazione sportiva dilettantistica

Ti ho fatto copia/incolla del quesito per il mio cliente... Spero sia abbastanza chiaro...

Per quanto riguarda gli adempimenti per l’Associazione Sportiva Dilettantistica si precisa che affinchè l’Associazione possa godere dei benefici fiscali ai sensi della Legge 398/1991 è necessario che la stessa sia iscritta al Coni e possieda determinati requisiti.

Per l’iscrizione al Coni, è necessario che preventivamente l’Associazione sia affiliata ad un ente riconosciuto, quale per esempio il CSEN, il quale su richiesta dell’associazione provvederà all’iscrizione al CONI.

Si ricorda che l’affiliazione comporta dei costi annuali, pari ad € 100,00 compresa l’assicurazione (responsabilità civile) ed inoltre le tessere (che dovranno essere NUOVE per ogni anno ai fini della copertura assicurativa) costano € 5,20 cadauna.

I requisiti SOGGETTIVI per beneficiare del regime agevolato sono:
- affiliazione ad enti di promozione sportiva o a Federazioni sportive nazionali;
- assenza di finalità di lucro;
- attività sportiva riconosciuta dal CONI
mentre quelli OGGETTIVI sono:
- nel periodo di imposta precedente NON devono essere stati conseguiti ricavi da attività commerciale per un importo superiore ad € 250.000,00;
- se si supera il suddetto limite il regime cessa automaticamente dal mese successivo con il passaggio al regime ordinario.

Il regime della Legge 398/1991 consiste in agevolazioni sia ai fini IVA che ai fini REDDITI, e precisamente:
- tassazione del 3% dei ricavi derivanti da attività commerciale (contro un minimo del 15% elevato al 25% se si superano € 15.493,71);
- non vengono tassati i proventi istituzionali, commerciali di attività connesse a scopi istituzionali e raccolta fondi se ne ricorrono le condizioni;
- ai fini IVA si dividono i seguenti casi: A) proventi da diritti TV o trasmissioni radio saranno imponibili per i 2/3;
B) proventi da attività commerciali, spettacoli sportivi e pubblicità saranno imponibili al 50%;
C) proventi da sponsorizzazioni saranno imponibili al 90%;
D) proventi da attività istituzionale NON saranno imponibili IVA .

NB: si ricorda che le sponsorizzazioni non entrano nel novero dell’attività istituzionale dell’associazione, ma vengono considerati come ricavi COMMERCIALI.

È inoltre obbligatorio:
- tenere il registro previsto dal D.M. 11/02/1997 in cui vanno annotate tutte le entrate dell’associazione;
- tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;
- conservare e numerare tutte le fatture emesse nonché quelle di acquisto;
- versare trimestralmente l’IVA (senza maggiorazione degli interessi dell’1%);
- presentare il modello UNICO Enti Non Commerciali;
- presentare il modello 770 se ne ricorrono le condizioni.

NB: nel caso di regime ordinario gli adempimenti sono maggiori (a titolo esemplificativo, sarà necessaria la redazione dell’inventario e del bilancio, la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri IVA, eccetera).

L’opzione per il regime agevolato è vincolante per cinque anni e va comunicata:
- alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’Associazione intende usufruire del regime agevolativo;
- all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Poiché la Vostra Associazione ha aperto sia la partita iva che il codice fiscale, quest’anno è stato necessario inviare il Modello Unico Enti Non Commerciali anche se vuoto, e probabilmente arriveranno le sanzioni per l’anno 2008 che non sono riuscita a sanare.
Si poteva infatti aprire SOLO il codice fiscale ed a quel punto NON era necessario l’invio del Modello Unico. Eventualmente si poteva richiedere l’apertura della partita Iva in un secondo momento, ossia quando per esempio si trovava lo sponsor e si doveva fatturare.

Inoltre è adesso obbligatorio inviare anche il Modello EAS (e sempre perché avete la partita iva aperta altrimenti sareste esclusi poiché per adesso non è stata fatta alcuna attività si sponsorizzazione o comunque alcuna attività ai fini commerciali) ed anche questo risulterà omesso per gli anni precedenti e dovrete valutare se desiderate sanare almeno per il 2009 tale adempimento.

Il mio consiglio è quindi quello di procedere in tal modo:
1) rinnovo dell’affiliazione al CSEN;
2) richiesta di iscrizione al CONI;
3) nel caso in cui la richiesta venga accettata, procedere con l’invio dell’opzione del regime agevolato 398/1991 sia alla SIAE che all’Agenzia delle Entrate;
4) sanare ed inviare il Modello EAS.
 
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