Grazie, però leggo sulle istruzioni che:
per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati
all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non
consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità
permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.
Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
Io ho stipulato nel 2011 in quanto polizza temporanea ... dici che comunque non è detraibile?
Grazie di nuovo