Riferimento: assegni familiari
Con rispetto, non condivido la risposta fornita da Pico, o meglio non è corretta nei termini esposti.
Sull'argomento è intervenuta a suo tempo, la Circolare Inps, che ha stabilito, nella fattispecie di separazione dei coniugi, che il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere la prestazione in argomento, perchè è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla L. 153/88;
Nei casi di affidamento congiunto,i genitori, potranno stabilire di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno.
"Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia".
Saluti domenico