Mark_Mellor
Utente
Premesso che non sposta di una virgola il fatto che l'integrazione regionale sia del 19 luglio, quindi posteriore all'accordo del Gennaio 2013, vediamola anche più compiutamente, partendo proprio dal fatto che “non comporta la perdita dello STATO DI DISOCCUPAZIONE” (lo stato di disoccupazione si conserva qualora si percepisca un reddito da lavoro non superiore a 8.000 euro lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati); 4.800 euro per i redditi da lavoro autonomo).
La circolare Inps nr. 142/2012,p.2.9 ,stabilisce espressamente quali sono i termini dalla decadenza dalla indennità aspi:
perdita dello status di disoccupazione;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
inizio di attività autonoma, senza l’effettuazione delle comunicazioni di cui alla Legge 92/2012 art. 2, c.17;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Bene, l'accordo Stato-Regioni prevede che avviare il tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e la circolare Inps di cui sopra non stabilisce la decadenza della indennità Aspi per questo motivo, il mantenimento dello stato di disoccupazione determina la compatibilità della indennità Aspi con l’indennità di partecipazione da tirocinio.
Saluti domenico
Buongiorno Domenico, grazie nuovamente, nel pomeriggio riferirò quanto detto sopra, al momento il sindacato è fermo sulle sue posizioni e sostiene che visto che l’aspi rientra negli ammortizzatori sociali io non posso percepire l’indennità da tirocinio.
L’IMPS per riprendere a versarmi la disoccupazione vuole la rinuncia all’indennità da tirocinio ma l’azienda per la quale lavoro per il momento si ritiene obbligata al versamento ed è piuttosto fredda all’ipotesi di perseguire questa strada.