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ASPI o NASPI ?

bachigh

Utente
Salve,
sono nuova del forum ma ho già letto diversi post e vedo che vengono date risposte molto chiare e veloci.

Allora la mia situazione è questa:
Da circa 12 anni lavoro nella stessa azienda.
A dicembre 2013 vado in maternità anticipata e il 9 giugno 2014 nasce il mio bimbo.

A luglio 2014 un incendio distrugge la mia azienda.
L'azienda era assicurata e il titolare ha intenzione di sistemare e ripartire ma i tempi sono lunghi...
Con i dipendenti (meno di 15) viene trovato un accordo e vengono tutti licenziati in modo che possano prendere l'ASPI.
Io rimango l'unica dipendente visto che ero in maternità.

Ora, dopo aver fatto maternità obbligatoria e facoltativa, dovrei tornare al lavoro il 10 Marzo 2015.
I lavori di ricostruzione dell'azienda sono ancora in corso (si parla forse di riprendere a fine 2015) e quindi io pensavo intanto di fare le ferie residue (ho circa 2 mesi di ferie) fino al compimento di un anno di mio figlio.

Ieri il titolare mi chiama e mi dice che vorrebbe licenziarmi la settimana prossima come è stato fatto l'anno scorso con i miei colleghi e che è indifferente farmi fare le ferie perché me le pagherà tutte con il licenziamento.

Ora, complice l'imminente (1 maggio) entrata in vigore della NASPI, mi sorgono diverse domande:
- posso essere licenziata in questo caso anche se prima del compimento di 1 anno di mio figlio?
- se vengo licenziata prendo l'ASPI (10 mesi) o la nuova NASPI (24 mesi)?
- se la NASPI entra in vigore da maggio, posso nel frattempo smaltire le ferie residue e farmi licenziare dopo il 1 maggio?
- mi conviene farmi licenziare o dare le dimissioni entro l'anno del bimbo?
- uno dei requisiti della NASPI sono le 18 giornate di lavoro effettivo. Nel mio caso se venissi licenziata le ferie sarebbero considerate giornate di lavoro effettivo? O mi conviene dare le dimissioni entro l'anno del bimbo per ovviare al requisito delle giornate di lavoro effettivo?

Non è stato facile ma spero di essere stata abbastanza chiara...
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Ciao
 
Salve bachigh, no, fino all'anno del bambino non è possibile per il datore di lavoro procedere al licenziamento ( salvo tuo consenso).

Il divieto di licenziamento nella fattispecie, non si applica solo in caso di colpa grave quindi costituisce giusta causa, cessazione dell'attività aziendale, nel caso di contratto a termine giunto a scadenza, esito negativo del periodo di prova.

Sgombriamo il campo dalle giornate di lavoro effettivo ( preciso che sono 30 gg e non 18 gg come era in origine) e quant'altro, potrai dare le dimissioni quando vorrai ( sempre all'interno del'anno del bambino) è hai diritto all'aspi o alla Naspi se successivo al 1 Maggio.

Saluti domenico
 
grazie mille Domenico per la risposta veloce!
Una sola cosa comunque non mi è ancora chiara: se io al posto di dare le dimissioni, mi facessi licenziare dopo il 1 maggio (in modo da avere una buonuscita come i miei colleghi) avrei diritto alla NASPI?
...sono sempre le 30 giornate di lavoro "effettivo" che non capisco se avrei o no...
 
allora:

per le cessazioni di rapporto avvenute entro il 30 Aprile si ha diritto all'aspi;

cessazioni dal 1 maggio si ha diritto alla Naspi;

In caso di cessazione per dimissioni entro l'anno del bambino, i 30 gg non assumono alcuna importanza in un caso ( entro aprile) o nell'altro ( dal 1 maggio)
 
ho letto che nei requisiti conta essere disoccupati nel periodo antecedente il 1 maggio.. quindi questo farebbe pensare che chiunque fosse licenziato 68giorni(2mesi + 8giorni) prima del 1maggio possa effettivamente beneficiare anche della nuova naspi!!!?
 
Salve blueobsession, leggo il decreto legislativo pubblicato nella G.U:

Art. 1 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Certo, se fosse come tu hai scritto (concordo) è possibile iscriversi come disoccupato dal 1 maggio in poi, anche se il rapporto di lavoro è cessato precedentemente a questa data, ma pare che così non sia.

Ritengo tuttavia possibile che il ministero del lavoro così come l'inps intervengano e non solo sul sul punto, almeno per determinare un periodo transitorio, sopratutto in riferimento a quei lavoratori che cessano il rapporto il 30 aprile vanno a percepire 10 mesi di Aspi, viceversa con cessazione dal 1 maggio potranno percepire magari 24 mesi o quelli che saranno di naspi, una penalizzazione che non ha ragione di esistere.

Attendiamo speranzosi.

Saluti domenico
 
grazie ^_^:
un ultima cosa:

l'inps quando calcola l'ammontare dell'assegno mensile dell'aspi, tiene conto nella media delle 24 buste paga anche di: eventuali ultimi 10mesi con 4mesi al 50% in partime per crisi economica e restanti 6mesi di malattia retribuiti? chiedo perche' ho sempre lavorato in fulltime, ma prima del licenziamento ho avuto modifica del contratto da fulltime in partime per 4mesi e altri 6mesi di malattia, per questi ultimi l'inps mi decurtera' l'assegno mensile o stila proprio una media escludendo malattia e partime per crisi economica? grazie
 
L'inps nel calcolo tiene conto della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (comprensiva delle eventuali mensilità aggiuntive, ecc) indipendentemente dalle situazioni indicate.

Saluti domenico
 
Salve a tutti, vi espongo la mia situazione.

Ho ricevuto in data 23/04 lettera di sospensione cautelarr e non disciplinare che quasi sicuramente porterà ad un licenziamento. Secondo voi, dato che la lettera di licenziamento arriverà dopo il 1 maggio ma ho letto che con la Fornero in caso di licenziamento disciplinare decorre dalla data di inizio di tale procedimento, avrò diritto all'Aspi o slla Naspi?
Nel mio caso ci sarebbero ben 14 mesi di differenza di indennità......
 
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