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Art.74 dpr 633

.....scadenze? oggi? ci son delle scadenze? acc...... e come mai io non ne so niente? miiiiii ma pecchèè devo sempre esser l'ultimo a sapere le cose? segretariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Fra le tante idiozie, oggi mi avete fatto bene...
ho riso di cuore grazie, sapete nn per essere pateteci ma qualcuno purtroppo può avere nella vita dei problemi che vanno oltre alla presentazione di un Intrastat!
Grazie a Andrea Torsella, Maurizio,Stefano, Alberto buona giornata ha tutti.........e nn vado in dogana!!!!
 
... comunque, se tu invece decidessi di andare in dogana ... digli: "mi manda il mio fornitore".
 
Re: x Angela

1. Non ti permettere piu' di darmi dell'ipocrita, io non insulto le persone ne' quelle che conosco ne' tanto meno quelle che non conosco
2. Il mio intervento non era rivolto a te, ma a Maurizio, e non voleva di certo essere offensivo
3. In tre anni di frequentazione del sito avrò si e no fatto 3 domande, e nota bene ogni tanto trovo domande a mio nome che non ho posto io
4. La mia frase "A volte è il cliente che non capisce e il più delle volte è molto più comodo chiamare noi che il loro commercialista" è riferita al fatto che su 100 telefonate ricevute in hotline, 90 sono su chiarmenti normativi a cui non dovrei rispondere io ma il commercialista e 10 sono effettivamente sul programma che ho in gestione.

E comunque se il tuo fornitore non ha le idee chiare circa un decreto legge che risale a circa 6 mesi fa farebbe meglio a farsi seguire da un commercialista più competente.

E visto che sono proprio buona e cerco di aiutare le persone ti lascio anche questo riassuntino sul decreto in questione:

Legge di modifica: DL 269/2003 art. 35 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 157 alla G.U. n. 229 del 2/10/2003 Applicazione: rottami

1) I commi 10 e 11 dell’art. 74 DPR 633/72 che prevedevano l’esonero da alcuni adempimenti per i rivenditori di rottami sono stati soppressi.

2) L’Iva per la cessione dei rottami previsti dal decreto deve essere applicata non dai cedenti, ma dai cessionari (acquirenti) dei rottami se soggetti passivi d’imposta all’interno dello Stato, utilizzando il meccanismo del reverse charge (cioè lo stesso meccanismo utilizzato per l’oro); se la cessione ad esempio avviene nei confronti di privati va effettuata una normale cessione imponibile al 20%. Le fatture devono essere integrate e registrate sia nel registro acquisti che in quello vendite con riferimento al mese di ricezione della fattura.

Cordialmente.
Silvietta

[%sig%]
 
Azz.. ma che succede?
Vabbè che oggi è giorni di scadenza..
:eek:((
 
Ringrazio Silvietta x la delucidazione,ma ancora nn tanto chiara, si parla secondo l'articolo di rottami.........nn commercio in rottami e quello che ho acquistato sono lastre e barre in ottone da lavorare..quindi nn possiamo parlare di rottami da recupero e la ringrazio anche per il .. zz...one che mi ha rivolto!!
 
Un ..zz...one al giorno leva il medico di torno..
Ciao albertoooooooooooooooooooooo....
 
Modifiche al regime Iva per le cessioni di rottami ferrosi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: <e operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.>;
b) nell'articolo 68, primo comma, la lettera c-bis) è soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: <Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,>;
d) nell'articolo 74:
1) il settimo comma è sostituito dal seguente: <Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).>;
1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:
<e-sexies) barre di OTTONE (v.d. 74.07.21)>;
2) i commi nono e decimo sono abrogati.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: <non soggetta>, nonchè le parole: <e 74, commi ottavo e nono>.
 
Re: xMaurizio e Stefano

Un .....zz...ne al giorno purtroppo nn mi leva il medico di torno (magari ci starei volentieri).
X Stefano: Grazie, ho tutto chiaro.adesso ne parlo con il fornitore che continua a dirmi di fare l'Intrastat.....grazie di nuovo
 
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