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art.62

Liz

Utente
Siamo ormai a qualche giorno dall'attuazione di questo decreto e le idee non sono per niente chiare.
è obbligatorio emettere fatture distinte se si vendono sia prodotti deteriorabili che non?o se il cliente mi paga entro i 30 gg data ricevimento fattura posso fare una unica fattura?

elisa
 
è obbligatorio emettere fatture distinte se si vendono sia prodotti deteriorabili che non?

SI in quanto "il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti."

Ti copio incollo quanto trovato su un altro forum:

• Nel caso la cessione commerciale concerne tipologie di prodotti soggetti a diversi termini di pagamento (ad es. vendita contestuale di uva con pagamento entro 30 giorni e vino con pagamento entro 60), il cedente può emettere fattura unica?

• Il fornitore deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

Le modalità di emissione delle fatture rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Per cui non è modificato il DM 15 novembre 1975 che, per le cessioni di beni il cui il prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, prevede che la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti.
 
io al riguardo ho invece ALTRI dubbi:

-ma per i rapporti in essere, non c'è tempo fino al 31/12 per adeguarsi alla norma (immagino in toto: contratto scritto o rimando in ddt, termini pagamento...) ?

-da quando si è sanzionabili? ho letto di 6 mesi di PROBABILE, DI NON CERTA insanzionabilità.
 
Ultima modifica:
...ma se io so già che il mio cliente vuole pagarmi tutto a 30 giorni data ricevimento fattura....sia ciò che è deteriorabile che non....devo fargli doppia fattura?
Chi paga alla consegna, su ddt per esempio?
 
...ma se io so già che il mio cliente vuole pagarmi tutto a 30 giorni data ricevimento fattura....sia ciò che è deteriorabile che non....devo fargli doppia fattura?
Chi paga alla consegna, su ddt per esempio?

la norma dice di si: doppia fattura.
non è un problema che paghi prima...addirittura alla consegna.
la norma fissa infatti il limite massimo di giorni, se paga a 30 gg o prima tanto meglio.
 
Siamo ormai a qualche giorno dall'attuazione di questo decreto e le idee non sono per niente chiare.
è obbligatorio emettere fatture distinte se si vendono sia prodotti deteriorabili che non?o se il cliente mi paga entro i 30 gg data ricevimento fattura posso fare una unica fattura?

elisa

1) Il Decreto attuativo (ora in fase di pubblicazione in GU, avendo superato il test del Consiglio di Stato) prevede all'art. 5, comma 2 che
"il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti"
A mio parere quindi è possibile fare un'unica fatturacon termine di pagamento a 30 giorni (decorrenti dall'ultimo mese di ricevimento della fattura) contenente: prodotti agroalimentari deperibie e non deperibili e altre merci. Ad esempio unica fattura a 30 giorni per cessione di: latte, prodotto agricolo preconfezionato che riporta data di scadenza superiore a 60 giorni, casse di legno.
Al limite il cliente potrà eccepire che per il prodotto agricolo e le casse di legno potevi fargli una diversa condizione / scadenza di pagamento;

2) l'art. 1, comma 4, del decreto attuativo esclude dalla disciplina le

"cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee"

quelle cioè caratterizzate dalla consegna del bene e contestuale pagamento. A mio parere quindi non sono soggetto alla disciplina se pongo, ad esempio, in essere contestualmente (tutte oggi) le seguenti operazioni: consegna prodotti agricoli deperibili al mio cliente; emissione al medesimo di fattura immediata; incasso tramite bonifico bancario.
Oppure fornitura prodotti agricoli deperibili al mio cliente; emissione al medesimo di DDT; incasso tramite bonifico bancario ad ogni consegna della singola fornitura; fatturazione differita (con annotazione "pagamenti già effettuato"), sempre che la cosa sia accettata dal cliente.
 
Salve per quanto riguarda un titolare di un ingrosso alimentari con una vasta clientela composta di commercianti al dettaglio, in merito all'art.62 del D.L. del 24 gen 2012 annotando tutte le caratteristiche nella fattura immediata o D.D.T. (quali: durata del contratto, prezzo quantita' e tipologia dei prodotti, modalita di consegna e infine modalita' e termini di pagamento) elimina l'obbligo del stipula del contratto scritto? inoltre in questo caso deve annotare tutte queste caratteristiche nella fattura?
 
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