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ancora sulla famigerata cedolare secca

Infatti. Registrazione di nuovi contratti in ufficio a costo zero. Rinnovi equiparati a proroghe di contratto, con tutto ciò che consegue. Imposta di registro fatta pagare a chi ha optato per la cedolare. Qui ormai siamo alla cedolare selvaggia. Si salvi chi può...

Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Innanzitutto chiariamo che la REGISTRAZIONE si riferisce ad UN NUOVO CONTRATTO e il pagamento dell'imposta di registro va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza se anteriore).
Il RINNOVO ANNUALE si riferisce, invece, ad un VECCHIO CONTRATTO, già registrato, e il pagamento deve essere effettuato sempre entro 30 giorni dal giorno in cui si rinnova la locazione.
Detto questo, la circolare delle Entrate prevedeva, in considerazione dell'entrata in vigore il 7 aprile della nuova disciplina normativa, per consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, specifici termini per la REGISTRAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO di locazione e l'esercizio dell'opzione. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scadeva tra il 7 aprile e il 6 giugno, la registrazione, anche ai fini dell'opzione, poteva essere effettuata entro il 6 giugno con il modello SIRIA o il 69.
Lo stesso dicasi per le PROROGHE di contratto per le quali i termini di pagamento dell'imposta di registro scadeva sempre tra il 7 aprile e il 6 giugno: l'opzione poteva essere effettuata entro il 6 giugno con il modello 69.
Invece i NUOVI CONTRATTI per i quali il termine di registrazione scadeva dal 7 giugno in poi, la registrazione andava fatta entro i canonici 30 giorni con il modello SIRIA o il 69.
 
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