Riferimento: Ancora i minimi...
La vedo così:
Visto che il limite di 30.000 da non superare è riferito ai "ricavi conseguiti" ritengo opportuno indagare il significato di "conseguiti". Nella circ 7 si parla di ricavi conseguiti come quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.
Per l'imprenditore nel 2007 vigeva principio di competenza, per cui il conseguimento del ricavo era nel 2007 se di competenza 2007, se lo stesso imprenditore nel 2008 è passato al regime dei minimi vale principio di cassa per cui consegue ricavi (cioè sono tassabili) solo quando incassa.
In mancanza di altri lumi, questa è la luce che vedo io.
Circ.7 del 28/01/08
2.10 Ricavi di competenza 2007 percepiti e fatturati nel 2008
a) Quesito
Alcuni agenti di commercio hanno conseguito ricavi nel corso dell’anno
2007 relativi a fatture emesse e registrate per un ammontare prossimo ai 30.000
euro. Se a questi ricavi vengono aggiunte anche le provvigioni maturate per
competenza, ma non ancora fatturate, risulta superato il tetto dei 30.000 euro. Ai
fini del calcolo del limite occorre in ogni caso considerare i ricavi per
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competenza che saranno fatturati nel 2008? Le fatture andranno, in tal caso,
emesse in esenzione IVA?
Risposta
Gli agenti di commercio, ai fini delle imposte sul reddito, sono titolari di
reddito d’impresa che, in applicazione del regime ordinario, si determina in base
al principio di competenza economica; ciò comporta che le provvigioni relative
ad affari conclusi nel corso del 2007 partecipano alla formazione del reddito
imponibile in relazione a tale periodo d’imposta.
Per converso, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di
servizio effettuate dagli agenti di commercio si considerano effettuate “all’atto
del pagamento del corrispettivo” (così dispone l’articolo 6, terzo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972).
Tale differente criterio temporale di imputazione può comportare che - in
base ai criteri ordinari di determinazione del reddito - per alcune prestazioni gli
agenti di commercio debbano far concorrere alla determinazione del reddito
imponibile corrispettivi per i quali non vi è stato ancora pagamento né emissione
della fattura.
Ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al regime dei contribuenti
minimi occorre tener presente che il comma 96 fa riferimento ai ricavi conseguiti
nell’anno precedente. Pertanto, il limite di ricavi andrà verificato anche con
riferimento alle operazioni per le quali non vi è stata manifestazione finanziaria,
ma che, in virtù del principio di competenza, hanno già concorso alla formazione
del reddito imponibile.