E' confermato, l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione sia per gli interventi di recupero, sia per l'acquisto di abitazioni ristrutturate.
Nel frattempo, sono intervenuti alcuni chiarimenti essenziali che incidono sulle modalità applicative delle agevolazioni fiscali per tutto il 2007 (articolo 1, commi 387-388 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). In particolare, con la risoluzione 167/E del 12 luglio 2007, l'agenzia delle Entrate, con riferimento all'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura, ha precisato che sulle fatture d'acconto relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, agevolati con la detrazione del 36%, non vi è l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata. Tale adempimento si rende, invece, necessario per le fatture emesse a saldo.
Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2010, relative a interventi che fruiscono della detrazione Irpef e dell'Iva ridotta al 10% (per il 36% già dal 4 luglio 2006) devono contenere l'indicazione in fattura del costo della manodopera.
L'Agenzia, con la circolare 11/E del 16 febbraio 2007, ha precisato in merito che: qualora siano impegnati più dipendenti nell'esecuzione dell'intervento è sufficiente l'indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera; nell'ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto si tratta di reddito d'impresa; qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l'indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti; in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell'appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l'indicazione del costo della manodopera complessivo; l'obbligo di indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi. Da ultimo, l'amministrazione finanziaria è intervenuta ulteriormente sull'operatività dell'agevolazione, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006, chiarendo, in particolare, che: la mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura d'acconto non è causa di decadenza dall'agevolazione. Resta fermo che tale adempimento è obbligatorio per la fattura emessa a saldo, nella quale dovrà farsi riferimento al «costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera prestata da eventuali subappaltatori».
Buona giornata.-