Buongiorno: se contabilizzi il leasing col metodo finanziario, il bene entra subito nel libro cespiti - se contabilizzi col metodo patrimoniale (mi sembra questo il caso) il bene entra nel libro cespiti al momento del riscatto per un valore assai modesto. Formalmente è il primo anno di proprietà, quindi concordo con la riduzione del 50% - per le fonti normative rilevo:
Art. 102 c. 2 Tuir recita:
Ammortamento dei beni materiali. (ex art.67)
In vigore dal 01/01/2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1
Nota:
Contiene anche le modifiche recate dall'art. 4-bis, comma 1 decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi
l'OIC 16 paragrafo 61 recita:
61. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati 13 nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.