Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi
Fino al 31 dicembre 2007 – proroga prevista per 2010 - è fissata al 10% l'aliquota IVA dovuta:
- sulle prestazioni relative agli interventi di recupero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
- eseguite su unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11,escluso A10) e relative pertinenze, a prescindere dall’effettivo utilizzo.
• Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle
appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
• Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono rilievo, ai fini
dell’agevolazione in esame, per quanto concerne gli interventi di recupero eseguiti sulle parti
comuni.
• Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa,
individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti.
• Pertinenze di immobili abitativi.
L'aliquota ridotta interessa la prestazione di servizi complessiva, comprese le materie prime,
i semilavorati e gli altri beni necessari.
Il beneficio si applica anche alle prestazioni di
• manutenzione obbligatoria prevista per gli impianti elevatori e riscaldamento,
compresa la sostituzione delle parti di ricambio (porte, pannelli, serrature, funi. etc.)
• manutenzione straordinaria compresi la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica di materiale o tipologia di infisso
• gli interventi finalizzati al risparmio energetico
• la realizzazione e l’adeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori.
La fornitura di beni necessari ai lavori quali sabbia, cemento, tubi, piastrelle, pavimenti, marmi,graniti, ecc. sconta l’aliquota del 10%.
FORNITURA DI BENI SIGNIFICATIVI
Si applica l'aliquota IVA 10% per la fornitura di beni significativi fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni.