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Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

ornella

Utente
Salve, avrei bisogno di una Vs interpretazione in merito alla cessione di infissi (beni significativi) per la ristrutturazione di un fabbricato di cui all'art.31 L.457/1978 lettere c)d)e). Il quesito è il seguente: a quale aliquota deve fatturare un fabbro per la cessione di infissi interni ed esterni senza posa in opera ad una impresa edile che sta effettuando lavori di ristrutturazione di cui sopra?Se invece gli stessi infissi son acquistati direttamente da un privato committente che sta ristrutturando la sua casa, che aliquota sconta?Ed infine la normativa relativa ai cosiddetti "beni significativi" previsti dal D.M.29/12/1999 va applicata solo alle imprese edili o direttamente anche ai fabbri o impiantisti di caldaie ecc. che provvedono loro stessi alla sostituzione e ristrutturazione dei beni significativi ? Vi sarei grata se mi forniste la Vs interpretazione normativa in merito. Grazie tante.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

a quale aliquota deve fatturare un fabbro per la cessione di infissi interni ed esterni senza posa in opera ad una impresa edile che sta effettuando lavori di ristrutturazione di cui sopra?

Secondo me al 10% in base al num. 127-terdecies), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72.

Se invece gli stessi infissi son acquistati direttamente da un privato committente che sta ristrutturando la sua casa, che aliquota sconta?

10% in base allo stesso num. 127-terdecies.

Ed infine la normativa relativa ai cosiddetti "beni significativi" previsti dal D.M.29/12/1999 va applicata solo alle imprese edili o direttamente anche ai fabbri o impiantisti di caldaie ecc. che provvedono loro stessi alla sostituzione e ristrutturazione dei beni significativi?

Si applica a tutti, però in questo caso non vale il discorso dei beni significativi trattandosi di una ristrutturazione edilizia (e non manutenzione ordinaria/straordinaria). Vedi in tal senso l'art. 7, comma 1, Legge n. 488/1999, che, nel richiamare la particolare disciplina di applicazione dell’IVA ridotta in presenza di “beni significativi”, fa tuttavia salve le disposizioni di maggior favore previste dall’art. 10, DPR n. 633/72, e dalle tabelle ad esso allegate (come anche chiarito dalla CM n. 71/2000).
Claudio.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

Non sono d'accordo.
La circolare 71/2000 recita:

"Come gia' chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1,
lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende,
in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni
necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti
beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende
necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A
tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo"
, la
individuazione dei quali e' stata effettuata, con decreto del Ministro delle
Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie
generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7,
comma 1, lett. b) della legge finanziaria.
Trattasi di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza;
L'elenco deve ritenersi tassativo, ecc... ecc..."

E poi ancora:

"Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio
generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in
via normativa e' stata posta la presunzione che il loro valore assuma una
certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazione agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei
predetti beni."

(scusate il copia-incolla, ma era necessario).

Quindi, secondo me, in qualsiasi caso (manutenzione straordinaria o ristrutturazione che sia) aliquota 20% (10% solo in caso di vendita e montaggio, comunque entro i limiti suddetti).

Saluti.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

Sono abbastanza sicuro su questo punto in quanto ho approfondito il discorso tempo fa'.

Art. 7, Legge 23/12/1999, n. 488:
"1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli [/U]di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
[...]
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto
del valore dei predetti beni
".

CM 7/4/2000, n. 71/E:
"Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve.
Continuano quindi ad applicarsi, anche per l'anno 2000, le disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro, in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonche' alle cessioni di beni, escluse le materie prime e smilavorate, forniti per la relativa realizzazione
".

Quindi in sostanza, le disposizioni sui beni significativi valgono soltanto per gli interventi indicati nell'art. 7, comma 1, Legge n. 488/99, vale a dire gli interventi per i quali l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica in via transitoria (manutenzioni ordinarie e straordinarie), in quanto per gli altri interventi (ristrutturazioni, ecc.) l'IVA al 10% è a regime e in base all'art. 7, comma 1, sono espressamente fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalle tabelle allegate al DPR n. 633/72.
Claudio.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

L’art. 7, comma 1, lett. b) agevola le sole cessioni di beni rientranti nella realizzazione dell’intervento. Lo scopo dell’IVA agevolata è costituito dalla realizzazione dell’intervento di recupero a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato.
L’agevolazione in relazione ai beni di valore significativo contempla l’ipotesi in cui il valore dei beni forniti nell’ambito dell’intervento sia prevalente rispetto a quello della prestazione.
L’aliquota del 10 % non si applica se i beni, anche se finalizzati ad essere impiegati
in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono
• forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione
• acquistati direttamente dal committente dei lavori.
In tali ipotesi alle cessioni dei beni si applica l’aliquota del 20%.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

Esatto Gio.

Infatti, Trentatre trentini, la CM 71/2000 su un punto potrà anche recitare:

"Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve."

Ma, in merito ai beni significativi è chiara, cioè tali beni fanno eccezione ed hanno una regola a se.

Ciao
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

L’aliquota del 10 % non si applica se i beni, anche se finalizzati ad essere impiegati
in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono
• forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione
• acquistati direttamente dal committente dei lavori.
In tali ipotesi alle cessioni dei beni si applica l’aliquota del 20%.

Ma qua si sta parlando di ristrutturazione, non di semplice manutenzione, quindi tale discorso non vale.
Claudio.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

Esatto Gio.

Infatti, Trentatre trentini, la CM 71/2000 su un punto potrà anche recitare:

"Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve."

Ma, in merito ai beni significativi è chiara, cioè tali beni fanno eccezione ed hanno una regola a se.

Ciao

Daie...:D
I beni significativi valgono solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, non per le ristrutturazioni (vedi i riferimenti citati).
Anche l'Ade condivide tale interpretazione: se non ci credete provate a fare interpello e vedete cosa vi rispondono.
Claudio.
 
Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi

Per meglio chiarire faccio notare che la lett. b) dell'art. 7, Legge n. 488/99, quando fa riferimento al decreto ministeriale per l'individuazione dei beni significativi, si riferisce alle prestazioni "di cui alla presente lettera".
E le "prestazioni di cui alla presente lettera" sono quelle per le quali l'IVA ridotta si applica in via transitoria (manutenzioni ordinarie e straordinarie), in quanto per le altre, pure richiamate dalla stessa lett. b), si applicano le disposizioni di maggior favore ai sensi del comma 1 dell'art. 7. Nello specifico si tratta del num. 127-terdecies), tabella A, parte III, DPR n. 633/72, dove non si fa alcun riferimento ai beni significativi.
Claudio.
 
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