Riferimento: Aliquota iva 10% per la cessione di infissi
Sono abbastanza sicuro su questo punto in quanto ho approfondito il discorso tempo fa'.
Art. 7, Legge 23/12/1999, n. 488:
"1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli [/U]di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
[...]
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto
del valore dei predetti beni".
CM 7/4/2000, n. 71/E:
"Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente fatte salve.
Continuano quindi ad applicarsi, anche per l'anno 2000, le disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro, in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonche' alle cessioni di beni, escluse le materie prime e smilavorate, forniti per la relativa realizzazione".
Quindi in sostanza, le disposizioni sui beni significativi valgono soltanto per gli interventi indicati nell'art. 7, comma 1, Legge n. 488/99, vale a dire gli interventi per i quali l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica in via transitoria (manutenzioni ordinarie e straordinarie), in quanto per gli altri interventi (ristrutturazioni, ecc.) l'IVA al 10% è a regime e in base all'art. 7, comma 1, sono espressamente fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalle tabelle allegate al DPR n. 633/72.
Claudio.