Riferimento: alimenti e bevande
ho fatto un copia/incolla
La documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso
Per quanto riguarda la documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso si ritiene utile riepilogare, ai fini di
una più organica trattazione, alcune delle considerazioni effettuate nel corso dell’esame delle varie tiplogie di rimborsi:
• è possibile utilizzare sia lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante” sia la ricevuta fiscale integrata previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; eventuali difetti di intestazione o altre irregolarità formali di
integrazione di scontrini e ricevute non hanno peraltro rilevanza nel momento in cui tali documenti siano riepilogati in
una nota spese (a condizione, ovviamente, che dalla nota spese si possano ricostruire tutti gli elementi probatori del
sostenimento e dell'inerenza di quel costo);
• è venuto meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare un'apposita autorizzazione preventiva per lo
svolgimento di una trasferta, essendo sufficiente che questa risulti dalla normale documentazione conservata dal datore
di lavoro;
• ai fini della deducibilità dal reddito delle spese relative ai viaggi effettuati con mezzi pubblici ( ferrovie, aerei, ecc.)
sono direttamente documentabili mediante l’esibizione dei documenti di viaggio da parte del dipendente. La circ. min.
n. 188/E del 1998 ha inoltre sottolineato come sia sufficiente la documentazione costituita da biglietti anonimi. Inoltre,
anche ai fini della documentazione delle spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio non
è più necessario che i documenti relativi a tali spese siano intestati ai dipendenti, essendo sufficiente che le stesse
risultino sostenute nel tempo e nei luoghi in cui si è svolta la trasferta e che siano attestate dal dipendente mediante nota
riepilogativa;
La documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso
Per quanto riguarda la documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso si ritiene utile riepilogare, ai fini di
una più organica trattazione, alcune delle considerazioni effettuate nel corso dell’esame delle varie tiplogie di rimborsi:
• è possibile utilizzare sia lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante” sia la ricevuta fiscale integrata previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; eventuali difetti di intestazione o altre irregolarità formali di
integrazione di scontrini e ricevute non hanno peraltro rilevanza nel momento in cui tali documenti siano riepilogati in
una nota spese (a condizione, ovviamente, che dalla nota spese si possano ricostruire tutti gli elementi probatori del
sostenimento e dell'inerenza di quel costo);
• è venuto meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare un'apposita autorizzazione preventiva per lo
svolgimento di una trasferta, essendo sufficiente che questa risulti dalla normale documentazione conservata dal datore
di lavoro;
• ai fini della deducibilità dal reddito delle spese relative ai viaggi effettuati con mezzi pubblici ( ferrovie, aerei, ecc.)
sono direttamente documentabili mediante l’esibizione dei documenti di viaggio da parte del dipendente. La circ. min.
n. 188/E del 1998 ha inoltre sottolineato come sia sufficiente la documentazione costituita da biglietti anonimi. Inoltre,
anche ai fini della documentazione delle spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio non
è più necessario che i documenti relativi a tali spese siano intestati ai dipendenti, essendo sufficiente che le stesse
risultino sostenute nel tempo e nei luoghi in cui si è svolta la trasferta e che siano attestate dal dipendente mediante nota
riepilogativa;