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alimenti e bevande

demagigi

Utente
Buongiorno,
a proposito delle spese per somministrazione di alimenti o bevande la normativa prevede che l’iva non detratta (ricevuta fiscale) non possa essere portata a costo, e fin qui credo che sia chiaro per tutti. Il problema che io pongo è quando la prestazione è rappresentata da uno scontrino, nel quale vi sono diverse voci con aliquote iva diverse come mi comporto? Faccio l’esmpio dello scontrino del bar dove ho consumato la colazione (aliquota 10%) ho acquistato il giornale (4%) e magari ho comprato una bottiglia di Champagne. Che faccio? Scorporo le rispettive iva e poi calcolo il costo deducibile? Grazie
 
Riferimento: alimenti e bevande

Lo scontrino, poichè non è nominativo, non puo' essere un documento contabile che permette la detraibilità ddella spesa. Le spese giustificabili lo sono o con una fattura o con una ricevuta fiscale, se sono beni o servizi ricevute da imprese, se invece si acquista da privato il giustificativo è una ricevuta.
 
Riferimento: alimenti e bevande

Lo scontrino, poichè non è nominativo, non puo' essere un documento contabile che permette la detraibilità ddella spesa. Le spese giustificabili lo sono o con una fattura o con una ricevuta fiscale, se sono beni o servizi ricevute da imprese, se invece si acquista da privato il giustificativo è una ricevuta.

questa mi giunge nuova. Ho sempre creduto che il dipendente che va in trasferta e presenta alla ditta la nota spese a pié di lista, quindi con i giustificativi allegati, tra cui oltre a ricevute anche scontrini, avesse diritto a portare in detrazione la spesa.
Approfondirò con il commercialista, grazie.
 
Riferimento: alimenti e bevande

ho fatto un copia/incolla


La documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso
Per quanto riguarda la documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso si ritiene utile riepilogare, ai fini di
una più organica trattazione, alcune delle considerazioni effettuate nel corso dell’esame delle varie tiplogie di rimborsi:
• è possibile utilizzare sia lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante” sia la ricevuta fiscale integrata previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; eventuali difetti di intestazione o altre irregolarità formali di
integrazione di scontrini e ricevute non hanno peraltro rilevanza nel momento in cui tali documenti siano riepilogati in
una nota spese (a condizione, ovviamente, che dalla nota spese si possano ricostruire tutti gli elementi probatori del
sostenimento e dell'inerenza di quel costo);
• è venuto meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare un'apposita autorizzazione preventiva per lo
svolgimento di una trasferta, essendo sufficiente che questa risulti dalla normale documentazione conservata dal datore
di lavoro;
• ai fini della deducibilità dal reddito delle spese relative ai viaggi effettuati con mezzi pubblici ( ferrovie, aerei, ecc.)
sono direttamente documentabili mediante l’esibizione dei documenti di viaggio da parte del dipendente. La circ. min.
n. 188/E del 1998 ha inoltre sottolineato come sia sufficiente la documentazione costituita da biglietti anonimi. Inoltre,
anche ai fini della documentazione delle spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio non
è più necessario che i documenti relativi a tali spese siano intestati ai dipendenti, essendo sufficiente che le stesse
risultino sostenute nel tempo e nei luoghi in cui si è svolta la trasferta e che siano attestate dal dipendente mediante nota
riepilogativa;
La documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso
Per quanto riguarda la documentazione da allegare quale giustificativo del rimborso si ritiene utile riepilogare, ai fini di
una più organica trattazione, alcune delle considerazioni effettuate nel corso dell’esame delle varie tiplogie di rimborsi:
• è possibile utilizzare sia lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante” sia la ricevuta fiscale integrata previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; eventuali difetti di intestazione o altre irregolarità formali di
integrazione di scontrini e ricevute non hanno peraltro rilevanza nel momento in cui tali documenti siano riepilogati in
una nota spese (a condizione, ovviamente, che dalla nota spese si possano ricostruire tutti gli elementi probatori del
sostenimento e dell'inerenza di quel costo);
• è venuto meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di rilasciare un'apposita autorizzazione preventiva per lo
svolgimento di una trasferta, essendo sufficiente che questa risulti dalla normale documentazione conservata dal datore
di lavoro;
• ai fini della deducibilità dal reddito delle spese relative ai viaggi effettuati con mezzi pubblici ( ferrovie, aerei, ecc.)
sono direttamente documentabili mediante l’esibizione dei documenti di viaggio da parte del dipendente. La circ. min.
n. 188/E del 1998 ha inoltre sottolineato come sia sufficiente la documentazione costituita da biglietti anonimi. Inoltre,
anche ai fini della documentazione delle spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio non
è più necessario che i documenti relativi a tali spese siano intestati ai dipendenti, essendo sufficiente che le stesse
risultino sostenute nel tempo e nei luoghi in cui si è svolta la trasferta e che siano attestate dal dipendente mediante nota
riepilogativa;
 
Riferimento: alimenti e bevande

Effettivamente l'IVA contenuta negli scontrini non è detraibile per cui dovresti scorporarla; inoltre rappresenta un costo indeducibile da riprendere a tassazione.
Ciao.
 
Riferimento: alimenti e bevande

Effettivamente l'IVA contenuta negli scontrini non è detraibile per cui dovresti scorporarla; inoltre rappresenta un costo indeducibile da riprendere a tassazione.
Ciao.

quello dell'iva non portata a costo é risaputo, ma non é questo il problema che quì é emerso. Sembra che anche il costo non sia deducibile quando rappresentato da scontrini anonimi. Bah!
 
Riferimento: alimenti e bevande

questa mi giunge nuova. Ho sempre creduto che il dipendente che va in trasferta e presenta alla ditta la nota spese a pié di lista, quindi con i giustificativi allegati, tra cui oltre a ricevute anche scontrini, avesse diritto a portare in detrazione la spesa.
Approfondirò con il commercialista, grazie.


Nella tua richiesta di informazione non avevi parlato di dipendenti che vanno in trasferta e che presentano la nota a piè di lista.
 
Riferimento: alimenti e bevande

Nella tua richiesta di informazione non avevi parlato di dipendenti che vanno in trasferta e che presentano la nota a piè di lista.

ok, mea culpa che non penso che chi legge non conosce la situazione che voglio rapporesentare, per cui alla luce di questo chiarimento quale deve essere il comportamento? Grazie
 
Riferimento: alimenti e bevande

Lo scontrino, poichè non è nominativo, non puo' essere un documento contabile che permette la detraibilità ddella spesa. Le spese giustificabili lo sono o con una fattura o con una ricevuta fiscale, se sono beni o servizi ricevute da imprese, se invece si acquista da privato il giustificativo è una ricevuta.

Concordo e quoto
 
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