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agevolazioni prima casa - mancato trasferimento residenza

miky8509

Utente
Buongiorno a tutti,
avrei cortesemente bisogno di un vs consulto in merito a quando solo ad oggi ho scoperto.
In data 27/06/2008 ho rogitato la mia prima casa a me intestata al 50% attendendo le agevolazioni fiscali in merito alla prima casa.
La residenza l'ho spostata in data 17/05/2010 non rispettando cosi i 18 mesi previsti dalla legge ( scoperto solo ad oggi)
Ora volevo sapere come mi devo comportare in questi casi?
Leggevo che l'agenzia delle entrate può effettuare gli accertamenti entro 3 anni + 18 mesi dall'acquisto... in questo caso se non mi è ancora pervenuto nulla posso stare tranquilla?
Leggevo invece che il credito d'imposta invece si prescrive dopo 10 anni... si applica anche al mio caso?

Grazie infinite a chiunque mi dia una mano a chiarire questa situazione
 
Buongiorno a tutti,
avrei cortesemente bisogno di un vs consulto in merito a quando solo ad oggi ho scoperto.
In data 27/06/2008 ho rogitato la mia prima casa a me intestata al 50% attendendo le agevolazioni fiscali in merito alla prima casa.
La residenza l'ho spostata in data 17/05/2010 non rispettando cosi i 18 mesi previsti dalla legge ( scoperto solo ad oggi)
Ora volevo sapere come mi devo comportare in questi casi?
Leggevo che l'agenzia delle entrate può effettuare gli accertamenti entro 3 anni + 18 mesi dall'acquisto... in questo caso se non mi è ancora pervenuto nulla posso stare tranquilla?
Leggevo invece che il credito d'imposta invece si prescrive dopo 10 anni... si applica anche al mio caso?

Grazie infinite a chiunque mi dia una mano a chiarire questa situazione

Il termine (triennale) di cui all'art. 76, comma 2, lett. a), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per l'accertamento e la liquidazione della maggiore imposta di registro conseguente alla revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per il mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è situato l'immobile da adibire ad abitazione principale nel termine previsto dalla Nota II-bis dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Tariffa - Parte prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, decorre dal momento in cui è spirato il termine per il trasferimento della residenza anagrafica di cui sopra. Infatti, prima di tale data l'Amministrazione Finanziaria non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza delle agevolazioni (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 21 novembre 2000 n. 1196).

Tale termine risulta spirato il 27/12/2012.
 
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