Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

adriatico

Utente
Ho un giovane amico dottore che inizierà fra alcune settimane a lavorare come medico di guardia.
Per il primo anno intende avvalersi del regime sostitutivo per le nuove iniziative di lavoro autonomo e d'impresa (art. 13 L. 388 del 23/12/2000). Sotto l'aspetto fiscale è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% del reddito di lavoro autonomo e all'Irap.
Può avvalersi della legge 104/92 che gli consente di acquistare, fra altri beni, anche un'autovettura con Iva agevolata al 4% e usufruire della detrazione del 19% dell'Irpef.
Mi sono rivolto a varie persone competenti in materia contabile e fiscale e ho ricevuto risposte contrastanti.
Desidererei cortesemente sapere da Voi se può detrarre sul modello unico il 19% dell'Irpef dell'importo della fattura inerente all'acquisto dell'autovettura.
Grazie della risposta.
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Se ha i requisiti può farlo e quegli acquisti sono in regime privatistico, non hanno nulla a che vedere con l'attività professionale, quind non transiteranno nei conti fiscali dell'attività.

Ciao
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Non puoi detrarlo dal reddito su cui si applica l'imposta sostitutiva, mentre puoi sugli altri redditi imponibili IRPEF (terreni, fabbricati, etc...).

Il regime speciale prevede un'imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell'IRPEF e delle sue addizionali (comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i professionisti) al netto delle spese e dei costi.

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all'ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche.

Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d'impresa o di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Scusami M.Dike, forse mi sbaglio io, ma lui non è un MINIMO, ha reddito ex L. 388, pure la 388 prevede queste limitazioni, non mi sembra di ricordarlo.
Ci rispolveri la 388?

Ciao
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Scusami M.Dike, forse mi sbaglio io, ma lui non è un MINIMO, ha reddito ex L. 388, pure la 388 prevede queste limitazioni, non mi sembra di ricordarlo.
Ci rispolveri la 388?

Ciao

Ciao Pro, la ratio è pressocchè identica, in quanto l'imposta sostitutiva del 10% sostituisce proprio l'IRPEF e dunque non sei assoggettato a tale imposta, di conseguenza non puoi far valere benefici che la legge riserva ai soggetti passivi IRPEF.
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Vi ringrazio intanto della spiegazione.

Scusate, non vorrei dire una sciocchezza: posso eventualmente considerare l'autovettura, acquistata con Iva agevolata al 4%, come bene promiscuo e imputare l'acquisto, per un valore del 40% in base alla legge 917/1986 art. 54fra i costi d'impresa e per la restante parte, il 60%, come componente ai fini del calcolo del reddito delle persona fisiche.
 
Riferimento: Agevolazioni Lg. 104/92 e Forfettino

Vi ringrazio intanto della spiegazione.

Scusate, non vorrei dire una sciocchezza: posso eventualmente considerare l'autovettura, acquistata con Iva agevolata al 4%, come bene promiscuo e imputare l'acquisto, per un valore del 40% in base alla legge 917/1986 art. 54fra i costi d'impresa e per la restante parte, il 60%, come componente ai fini del calcolo del reddito delle persona fisiche.

L'art. 164 del TUIR ha individuato le seguenti categorie di mezzi previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285): ciclomotori (art. 52), motoveicoli (art. 53), autovetture (art. 54, lett. a)), autocaravan (art. 54, lett. m)).

Per gli autoveicoli di trasporto promiscuo di persone e cose (art. 54, lett. c)) non è prevista pertanto una disciplina specifica dall'art. 164.

La deducibilità dei costi relativi a questi autoveicoli è vincolata dal requisito dell'inerenza all'attività esercitata (secondo la Circ. 48/E c'è destinazione ad uso promiscuo quanto, per i veicoli senza piano di carico esterno, almeno la metà della superficie dell'abitacolo del veicolo è utilizzata permanentemente al trasporto di cose).

Le norme soprariportate sono sicuramente applicabili agli autoveicoli immatricolati prima dell'01/10/1998: per quelli immatricolati a partire da tale data si devono applicare le modifiche introdotte dalla direttiva comunitaria 98/14/CE che prevede solo due categorie di veicoli:

- veicoli per il trasposrto di persone (cat. M);
- veicoli per il trasporto di cose (cat. N).

La categoria dei veicoli ad uso promiscuo non è riconosciuta dalla normativa europea e pertanto a decorrere dall'01/10/1998 non possono più essere immatricolati anche in Italia veicoli di tale categoria e la lett. c) dell'art. 54 del Codice della Strada deve ritenersi soppressa.

Per le autovetture immatricolate nella categoria g) dell'art. 54 del C.d.S. (autoveicoli per uso speciale) come uso ufficio i relativi costi sono interamente deducibili a condizione che il veicolo sia effettivamente impiegato per questo scopo (Ris. Min. del 12/11/2001 n. 179/E).

Inoltre, per le autovetture, gli autocaravan e i motocicli, a decorrere dal 1997 e indipendentemente dalla data di acquisto, non vige più il limite di deducibilità in base alla cilindrata, ma sono posti dei limiti massimi in valore assoluto (art. 164 TUIR) al costo di acquisto, locazione e noleggio, oltre i quali non è consentita la deduzione degli ammortamenti o la deducibilità del costo sostenuto nel caso di leasing o di noleggio.

Entro il costo massimo ammortizzabile ai fini tributari la deduzione dell'ammortamento (o della spesa per leasing o noleggio) è comunque in genere limitata al 40% (50% fino al 31/12/2005; 25% nel 2006, con recupero di un ulteriore 5% fino alla percentuale di deduzione del 30% nella dichiarazione dei redditi relativi al successivo anno 2007 ai sensi dell'art. 15-bis, comma 9, del D.L. 02/07/2007 n. 81) dalla presunzione di un "uso promiscuo".

La Circolare del 23/07/2002 n. 244/E ha ritenuto non inerente (e quindi non deducibile) il costo di acquisto di un autocarro da parte di un professionista (notaio).
 
Alto