Re: AGENTE CI COMMERCIO X R. CATTIVELLI
"ai fini della corresponsione della provvigione al mediatore, la legge non contempla l’ipotesi della nullità del contratto intermediato. Tuttavia, a colmare il vuoto legislativo sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali
le quali, recentemente, hanno negato il diritto alla provvigione al mediatore in caso di nullità del contratto intermediato per assoluta inidoneità del negozio a realizzare l’interesse delle parti.
E’ possibile, tuttavia, che un contratto nullo sia successivamente oggetto di conversione oppure sia eseguito volontariamente. Nel primo caso, la provvigione dovrebbe spettare al mediatore, in quanto lo scopo perseguito dalle parti è, di fatto, realizzato.
Diversamente, l’esecuzione volontaria del contratto non può considerarsi adempimento di un dovere morale o sociale, essendo inidonea a soddisfare l’interesse economico perseguito dalle parti, con la conseguenza che non sorge il diritto alla provvigione in capo al mediatore."