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Affittare tramite Pro Loco/Ufficio turistico

Mami82

Utente
Buonasera,

chiedo: secondo voi e le vostre conoscenze, se pubblicizzo un appartamento da locare per brevi periodi (3gg-1 settimana) tramite una Pro Loco o un Ufficio turistico, tutto questo implica seguire la manovra delle Locazioni brevi https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12841-locazioni-brevi-comunicazione-dati-e-ritenuta.html ?

La Pro Loco/uff. turistico non opererebbe una ritenuta d'acconto nè mi farebbe una CU.
A questo punto mi sorge il dubbio che questi "enti" non rientrino tra quelli definiti come intermediari.

Che ne pensate?
grazie
Chiara
 
Le Pro.Loco e gli uffici turistici non operano come intermediari immobiliari diretti, offrono un servizio di altra natura: mettono in contatto, in genere su bacheche virtuali periodicamente aggiornate, domanda e offerta di case o stanze in affitto. Questo è il primo discrimine: non intervengono nella stipula o nella gestione dei contratti di locazione breve (sotto i 30 giorni).

Inoltre gli uffici turistici dei Comuni non riscuotono i canoni per i locatori (art.4, co.5 del DL 50/2017) come fanno gli intermediari immobiliari fisici (agenti immobiliari) o telematici (portali tipo Airbnb) che intervengono nel pagamento dei canoni facendo da esattori per conto dei privati (gli intermediari fisici o telematici versano al locatore tutto il canone al netto delle commissioni e della ritenuta del 21%, a fronte della quale dovrà essere successivamente rilasciata la certificazione fiscale dal sostituto d’imposta) sulle somme che loro incassano all’atto del pagamento del beneficiario da parte del turista.

Anche se tu ti avvali della Pro. Loco, sei tu a redigere il contratto di locazione (breve o lungo che sia non ha alcuna importanza: l’importante è che sia sempre scritto, pena nullità del medesimo), a firmarlo e a scambiartelo con lui, come sei sempre tu – e non l’ufficio turistico o la Pro. Loco – a incassare il canone di locazione (da attrarre a cedolare secca o ad IRPEF), dopo aver adempiuto agli obblighi di natura amministrativa richiesti dalla legge regionale del Veneto (LOCAZIONE TURISTICA art.27-bis della legge 11/2013): comunicazione SUAP, versamento imposta di soggiorno (se prevista dal Comune), comunicazione alla Questura territorialmente competente delle presenze dei turisti esclusivamente tramite il portale “Alloggiati web” (per soggiorni di durata inferiore a 30 giorni) ecc.
 
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