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adeguemento statuto srl

ti ringrazio per l'indirizzo http ... personalmente lo conoscevo già ...

riporto quanto sviluppato al punto 6 dello studio:

Conclusione: l’adeguamento degli statuti come mera opportunità per le imprese, e non come obbligo:
Le conclusioni accolte consentono di ribadire, con la sola necessaria attenzione alla posizione degli amministratori e dei sindaci, ove si voglia evitare che l’inerzia durante il periodo transitorio determini responsabilità a loro carico, che la riforma costituisce, anche per le società esistenti, una semplice opportunità, e non anche un dovere.

Ogni decisione in merito all’an dell’adeguamento, oltre che al quomodo, costituisce per ogni società una decisione libera, e quindi meramente facoltativa, anche laddove, ricorrendo i presupposti per l’applicazione degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. c.c., il legislatore ha previsto la specifica sanzione dell’inefficacia delle clausole statutarie non uniformate entro il temine del periodo transitorio ed in contrasto con le nuove norme inderogabili (oltre che la perdita delle agevolazioni fiscali per le società cooperative).

L’onere giuridico, infatti, non intacca la sfera di libertà del soggetto, condizionandola soltanto esternamente.

La vera posta in gioco per le società esistenti, allora, non è tanto quella di addivenire entro il termine del periodo transitorio ad un qualsiasi, anche frettoloso e mal ponderato adeguamento, gettando se stesse al di là di una sorta di ostacolo fissato dal legislatore, quanto quella di cogliere la mutata sensibilità del diritto societario e, con essa, la “sostanza” della riforma, attendendo tutto il tempo che risulterà necessario perché - grazie al lavoro degli interpreti e delle categorie professionali, tra le quali la categoria notarile è chiamata dal legislatore, oltre che dalla propria tradizione e competenza, a svolgere un ruolo di primo piano - lo statuto che regolerà nel futuro la società costituisca per la società stessa e per i suoi soci un tangibile ed apprezzabile salto qualitativo, la cui adozione, lungi dal costituire un costo, rappresenti una rilevante semplificazione del funzionamento dell’impresa, se non anche un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti, e quindi un risparmio.
 
Chiarisco meglio il mio punto di vista.
a) sono d'accordo che non vi sia l'obbligo di adeguare lo statuto anche se incompatibile con la legge. Infatti si applica semplicemente la legge ove questa dispone.
E questo ritengo che non esponga gli amministratori o soci ad alcun tipo di responsabilità (purchè ovviamente abbiano applicato la legge e non lo statuto "illegale"). Esempio: se siamo in un anno bisestile e se il mio statuto mi consente di approvare il bilancio entro il 30 aprile, e la legge mi impone di approvare il bilancio entro 120gg. dal 31/12 e cioè entro il 29 aprile allora non vi sarà alcuna responsabilità purchè io disapplichi lo statuto e applichi la legge approvando il bilancio entro il 29 aprile;
b) il problema si pone in quei casi in cui lo statuto è illegale ma la legge non può in alcun modo sostituire lo statuto. Facevo l'esempio dell'oggeto sociale. Sono illegali gli oggetti sociali troppo generici. In questo caso non si può aplicare la legge al posto dello statuto perchè la legge ovviamente non si fila nenache per sbaglio di decidere quale debba essere il mio oggetto sociale (e nenche potrebbe farlo). In questo caso se agli amministratori hanno esercitato una attività che in un modo o nell'altro non era ben definita e che invece in base alla legge avrebbe dovuto esserlo allora, in caso di fallimento, con qualche ragionamento un poco pretestuoso i creditori (fra i quali ricordo che ci sono quasi sempre le banche) potrebbero rompere le scatole.
Ciao
 
ok, certo..

ma gli aspetti del punto 5 nn son da sottovalutare..
meglio far sottoporre il tutto all'assemblea dei soci e valutare le conseguenze li..

ciao
 
sono pienamente d'accordo con alberto.
per Gino invece credo che il caso che prospetti è più teorico che pratico ... la responsabilità degli amministratori è sicuramente presente in caso di inerzia della società ... di impossibilità ad operare a seguito del mancato adeguamento dello statuto ... ma non vedo esempi dove questa impossibilità derivi da un oggetto sociale troppo generico (tanto più che la società avrebbe operato fino al 31/12/2003 normalmente).

sul sito del consiglio nazionale dei dottori commercialisti è presente in pdf un vademecum degli adeguamenti statutari ... personalmente ritengo sia fatto molto bene, e può chiarire dubbi sulla questione.
 
Ovviamente il mio discorso è molto teorico. Ma è alla teoria che poi ci si attacca quando ci si trova di fronte ai giudici.
Credo che un amministratore che ha fatto svolgere alla propria società una attività che in un modo o nell'altro non è conforme a quanto indicato nello statuto forse con qualche ragionamento (teorico e come dicevo nell'altro post anche pretestuoso) potrebbe avere qualche grattacapo.
Ciao
 
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