non so chi tornerà mai a leggere qui, ma:
"AUTOCARRO DI UN NOTAIO
R.M. 23.07.2002, n. 244/E
Un Notaio intende acquistare un veicolo da utilizzare ai fini dello svolgimento della propria attività professionale, immatricolandolo come autocarro.
SOLUZIONE PROSPETTATA AL CONTRIBUENTE
Il Notaio sostiene che tale veicolo è necessario in ragione della propria attività, per lo svolgimento della quale ha necessità di trasportare, con notevole frequenza, documentazione da e verso pubblici uffici, nonché da e verso soggetti privati; ha inoltre esigenza di provvedere, talvolta, al trasporto di forniture destinate alla propria attività.
R.M. 23.07.2002, n. 244/E
Il contribuente ritiene possibile, in quanto compatibile col principio di inerenza e con la normativa vigente, dedurre integralmente, ai fini Irpef, i costi relativi all’acquisto, nonché quelli relativi all’uso del veicolo quali, ad esempio, le spese sostenute per il carburante o la manutenzione del veicolo stesso.
• Parimenti, ritiene possibile operare l’integrale detrazione dell’IVA assolta o addebitata per rivalsa in relazione alle predette spese.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• Principio di inerenza
• Per gli autocarri e gli altri autoveicoli non espressamente contem-
plati dalle norme che prevedono una limitata deduzione dei costi o
della detrazione IVA, la spettanza o meno delle integrali deduzioni
ai fini Irpef e della detrazione IVA deve essere valutata esclusiva-
mente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell’inerenza.
• Nessuna deduzione o detrazione per l’autocarro
• L’Agenzia delle Entrate ritiene, in linea generale, che non sia pos-
sibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un
autocarro e lo svolgimento di un’attività professionale, quale quella
notarile, che si caratterizza, logicamente, per il fatto di fondarsi
sull’applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del
servizio e che, normalmente, è esplicata in ambienti organizzati in
ufficio.
• Per quanto riguarda la necessità di trasportare frequentemente do
cumenti, si fa presente che, a parte il fatto che l’introduzione di
procedure telematiche per la registrazione degli atti sta riducendo il
movimento dei supporti cartacei, risulta difficile ipotizzare che la
quantità di fascicoli da trasportare richieda addirittura l’utilizzo
di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci.
Poiché nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto rappre-
sentati, non è stato individuato uno stretto rapporto di strumen-
talità tra l’esercizio dell’attività di Notaio e l’utilizzo del bene, deve
ritenersi esclusa la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle
deduzioni Irpef e delle detrazioni IVA relativamente all’acquisto
e all’uso del veicolo immatricolato quale autocarro.
Condizioni generali per la deducibilità o detraibilità Deducibilità
dei costi e spese
I beni devono essere impiegati nell’esercizio dell’arte
e professione.
Detraibilità IVA
É detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o da lui addebitata, a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte
o professione."
ciao, buon lavoro