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Acquisto seconda casa: quali agevolazioni?

Sbranzo75

Utente
Salve a tutti,
dunque io e mia moglie stiamo per comperare una seconda casa in altro comune rispetto alla nostra residenza. Acquisteremmo il nuovo immobile direttamente dal costruttore e vorremmo sapere se si può in questo caso usufruire di qualche agevolazione fiscale.
Inserisco qualche dettaglio in più:
- Abitazione in classe energetica A, si usufruisce dell'ecobonus?
- abitazione antisismica in zona sismicità 3, è prevista qualche agevolazione?
- recupero dell'IVA al 10% nella misura del 50% è possibile?
- recupero del 50% della spesa per il mobilio?

Non sono riuscito a capire se tali agevolazioni siano solo per le ristrutturazioni o anche per acquisto di un'abitazione chiavi in mano.
Se aveste bisogno di altri dettagli chiedete pure.

Grazie!
 
Sbranzo75,
per l'acquisto da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari che risultano avere destinazione residenziale e classe energetica A o B, si può detrarre ( in 10 anni ) dall'Irpef il 50% dell'Iva pagata.
 
Mi risulta che questa agevolazione dell'IVA non sia presente nella legge per il 2017, salvo modifiche da qui a venire giusto?
Inoltre mi dicevano il costruttore ed il notaio che è possibile, in quanto ristrutturazione di un vecchio edificio raso al suolo e ricostruito ex-novo, il recupero del 50% sul 25% del valore dell'immobile. In questo caso che documentazione è necessario produrre?
 
se lo dovrete affittare segnalo questo passaggio che mi ha sempre colpito:

Rigo E32 - Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili
abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.
L’agevolazione riguarda:
 l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute
al 12 novembre 2014;
 l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione
edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
 la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute
dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.
Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.
Se l’acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.
Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione
del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi
dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di
spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e
non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
 
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