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acquisto prima casa decadenza del beneficio e decadenza dei termini di accertamento

rguarni

Utente
Ho acquistato nel giugno del 2003 in regime di comunione dei beni un appartamento che successivamente a seguito di separazione è stato ceduto al coniuge, la registrazione dell'atto di trasferimento è stata eseguita l'11 maggio 2005.
L'agenzia delle entrate il 17/11/2009 mi notifica un avviso di liquidazione della maggiore imposta per decadenza dei benefici dell'acquisto della 1 casa.
Mi rivolgo all'ufficio al quale presento un'istanza di autotutela allegando la sentenza n. 28880/2008 della corte di cassazione sezione tributaria che sancisce il termine decadenziale per l'accertamento in anni 3 dall'anno successivo dalla data di registrazione dell'atto, facendo due conti la data di scadenza per l'accertamento è l'11 maggio 2009, pertanto oltre il termine.
Non avendo ricevuto nessuna risposta all'autotutela presento ricorso e mi reco a parlare con il dirigente il quale afferma che non è possibile accogliere la mia richiesta in quanto con il condono del 2002 i termini sono stati prolungati di due anni, rispetto all'atto originario scadono nel 2010.
Secondo me la sentenza della corte è molto chiara in quanto sancisce quale data di riferimento la data di registrazione dell'atto di cessione, domanda:
Mi conviene costituirmi presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA?
 
Riferimento: acquisto prima casa decadenza del beneficio e decadenza dei termini di a

Vincerari, probabilmente in appello, però ci sono diverse sentenze che hanno stabilito che nel caso dei benefici I casa non vale il prolungamento dei 2 anni ex L. 289 (Condono) Gli uffici rispondono tutti così.


Ecco le sentenze


Cass.Civile Sez.V Sentenza n. 2950 del 6/2/2009; Comm. Trib. Reg. Lazio Sez.1 Sent. 491 del 12/2/2008; Comm.Trib.Reg. Lazio Sez. XXXV Sentenza n.58 del 9/6/2008; Comm. Trib. Reg. Lazio Sez. X Sent. 196 del 7/11/2007; Comm.TribProv. Novara Sez V n. 12 del 21/3/2007; Comm.Trib.Reg. Lombardia Sez. VI Sentenza n. 5 del 19/2/2007; Cass. Sentenza n. 7295 del 29/3/2006; Cass.Civile Sez.V Sentenza n. 7434 del 14/5/2003;
 
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Grazie per la risposta esaustiva, conoscevo le sentenze che mi citi ed al riguardo ti informo che nel 2009 la corte di cassazione si è espressa allungando i termini di decadenza dell'accertamento di due anni (proroga biennale)per gli atti stipulati prima del settembre 2003, la sentenza in questione però fa riferimento ai termini di accertamento per la decadenza del beneficio se la residenza non viene trasferita nella abitazione entro i diciotto mesi o se non si aveva diritto al beneficio 1 casa per dichirazione falsa.
Il mio caso è diverso perchè trattasi di "vendita" nel quinquennio e pertanto come enunciato dalla sentenza 28880 del 2008 i termini di decadenza iniziano nel momento in cui l'agenzia delle entrate può effettuare i controlli che nel caso specifico secondo me iniziano con la registrazione dell'atto di cessione datato 11.05.2005.
CMQ grazie.
 
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hai gli estremi di questa Cassazione del 2009?
 
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ordinanza 4321/2009 (Ctr Piemonte, sentenza n. 43/4/09),

aggiungo che in caso di cessione infraquinquennale il presupposto del controllo matura dopo 12 mesi dalla cessione (posso riusufruire del beneficio in caso di riacquisto) e quindi l'atto originario del 2003 non c'entra nulla, all'agenzia delle entrate non capiscono nulla, nemmeno la logica tanto non pagano loro, dopo la sentenza di condanna di risarcire un contribuente, se vinco e ne sono sicuro, chiederò i danni.
 
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I danni non te li risarciranno, ma vista la sentenza di cassazione di fine 2009 depositata nel 2010, che trovi nella pagina "ultimi aggiornamenti" di questo forum, potrai invocare il risarcimento delle spese, se dovessi vincere, per il fatto che non hanno dato corso all'autotutela intentando una lite che poteva essere evitata!!!

Ciao

Ps. non è un a cassazione quella che indichi, è una CTR del Piemonte, meglio così, l'ultima cassazione favorevole, allora dovrebbe essere quella che tio ho indicato io.
 
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Non avendo ricevuto nessuna risposta all'autotutela presento ricorso e mi reco a parlare con il dirigente il quale afferma che non è possibile accogliere la mia richiesta in quanto con il condono del 2002 i termini sono stati prolungati di due anni, rispetto all'atto originario scadono nel 2010.
Secondo me la sentenza della corte è molto chiara in quanto sancisce quale data di riferimento la data di registrazione dell'atto di cessione, domanda:
Mi conviene costituirmi presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA?

Ma di corsa! Secondo me, questo dirigente dovrebbe andare a vendere i cetrioli in qualche mercato della Papuasia... cosa c'entra l'atto del 2003 ed eventuale condono :D (irrilevante, come già postato da Pro) ai fini della liquidazione della maggiore imposta dovuta per un atto del 2005??? Dovrei riportare su questo forum alcune costituzioni in giudizio dell'AdE... altro che Zelig... :D

Ah, dimenticavo... vedi art. 76, comma 2, lett. a) del D.P.R. 131/1986.

Tale termine decorre dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato, qualora sia stato violato il divieto di vendita infraquinquennale (C.M. 14 Agosto 2002 n. 69).

La notifica è sicuramente intempestiva, ma devi far riferimento alla data di stipula che è naturalmente antecedente all'11/05/2005.
 
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Grazie dei consigli. Ricapitolando nella costituzione in giudizio devo riportare quanto segue:

-atto di acquisto in regime di comunione di beni 23/06/2003;
-omologa della separazione 8/06/2004;
-trascrizione dell'atto di separazione con assegnazione dell'immobile all'altro coniuge 11/05/2005;
-decadenza del beneficio 1 casa 11/05/2006;
-termine dell'accertamento 11/05/2009 (3 anni);
-notifica dell'avviso 17/11/2009 quindi oltre i termini.

Sentenza corte cass. 28880/2008, art. 76, comma 2, lett. a) del D.P.R. 131/1986, C.M. 14 Agosto 2002 n. 69, Cass.Civile Sez.V Sentenza n. 2950 del 6/2/2009; Comm. Trib. Reg. Lazio Sez.1 Sent. 491 del 12/2/2008; Comm.Trib.Reg. Lazio Sez. XXXV Sentenza n.58 del 9/6/2008; Comm. Trib. Reg. Lazio Sez. X Sent. 196 del 7/11/2007; Comm.TribProv. Novara Sez V n. 12 del 21/3/2007; Comm.Trib.Reg. Lombardia Sez. VI Sentenza n. 5 del 19/2/2007; Cass. Sentenza n. 7295 del 29/3/2006; Cass.Civile Sez.V Sentenza n. 7434 del 14/5/2003.

grazie, grazie,grazie
 
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