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Acquisto intracomunitario senza registrazione VIES

Buongiorno,

So che se n'è già parlato sul forum ma non ho trovato nulla di chiaro e preciso quindi ripropongo il quesito.

Io ho acquistato, ed intendo continuare a farlo, prodotti e servizi dall' Europa come servizi eBay e merce di vario tipo. Non essendo iscritto al VIES mi è stata fatta fattura con VAT del paese di emissione della stessa.

Ora vorrei sapere:

- E' legale fare così e quindi posso continuare a farlo?
- Non devo fare altro che archiviarla come una qualsiasi fattura "italiana" senza F24, intrastat ecc.. ?
- Se l'IVA del paese emittente della fattura è minore dell'italiana ( es 15% eBay) la cosa non fa differenza?


Aggiungo se può servire che sono nel regime dei minimi.

Grazie in anticipo a chiunque mi voglia aiutare.
 
Si lo so.
Da quello che ho potuto capire se mi viene fornita fattura con IVA non viene trattata come operazione intracomunitaria ma nazionale.

Posto questo articolo trovato in rete:


Senza iscrizione al VIES, l’acquisto effettuato da un soggetto passivo italiano presso un soggetto passivo di altro Stato UE, non può essere considerato acquisto intracomunitario esente dall’IVA, quindi l’operazione è rilevante, ai fini IVA, nel Paese del fornitore e non è applicabile in Italia il regime del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, con RM 42/E/2012, ha fornito chiarimenti sulla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES, esaminando il caso particolare di una società italiana che ha acquistato pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al VIES.

Ex art. 35 DPR 633/1972, come modificato ex art. 27, co. 1 DL 78/2010, il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intra UE deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.

In particolare, nel provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; viceversa, per i soggetti non titolari di posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle entrate, o anche in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intra UE e l’autorizzazione o il diniego, non può compiere operazioni intra UE.

Per le operazioni intra UE effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia ha osservato che:

le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore.

Quindi sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL 331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997.

Peraltro, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intra UE.

Regime sanzionatorio; profili temporali

La CM 39/E/2011 stabilisce che le sanzionati per l’effettuazione di operazioni intra UE da parte di soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare: dato che la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, l’Agenzia ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.


Credo che il problema sia solo nell'applicazione dell'IVA ovvero l'esserne esente.

Per esempio:

Se acquisto da UK un PC e loro me lo fatturano con VAT 20% io la registro e non la posso rendere detraibile quindi il problema IVA non sussiste perchè io non la "incasso".
Al contrario sela fattura fosse esente allora ci sarebbe il problema IVA e quindi dovrei fare F24 pagarla per poi poterla dettrarre.

Stessa cosa se io vendo a uno in UK e gli fatturo con IVA al 22% non c'è problema perchè io pago l'IVA in Italia.
Al contrario se fatturo senza IVA passo i guai.

In poche parole se viene applicata l'Iva del paese di orgine dal cedente la vendita viene vista come nazionale e non intracomunitaria e quindi il problema intrastat F24 ecc. non sussiste.

Sbaglio?
 
Ultima modifica:
Ok, ma io non conoscendone l'esistenza ho già fatto un acquisto senza esserne iscritto ( seppur di importo irrisorio ) e quindi dirmi solo che devo iscrivermi per farlo mi è poco utile.

Il mio post più che altro è per sapere se sono in regola. Poi se non devo più farlo senza iscrivermi non lo farò.
 
Ho trovato questo nella circolare n. 39/2011 dell’Agenzia delle Entrate

6.Effetti dei provvedimenti di diniego e revoca ed eventuale
impugnazione

Nella relazione illustrativa dell’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 2010 viene chiarito che, a far corso dalla manifestazione della volontà di
effettuare operazioni intracomunitarie contenuta nella dichiarazione di inizio
attività, “sarà sospesa la soggettività attiva e passiva ad effettuare operazioni intracomunitarie” fino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione della partita IVA.

La voluntas legis è dunque chiara: l’assenza dall’Archivio VIES determina
il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di
applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere
considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di
operazioni intracomunitarie.

Come già evidenziato in premessa,il provvedimento n. 188381 del 2010
qualifica peraltro l’Archivio VIES come “archivio informatico dei soggetti
autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie”. Ciò a conferma della circostanza che solo a seguito dell’inclusione nell’Archivio VIES il soggetto è legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie applicando lo specifico regime fiscale che caratterizza questo tipo di operazioni.

La sospensione della soggettività passiva vale quindi,a fortiori, oltre che
nei 30 giorni destinati al controllo finalizzato all’eventuale diniego, anche nelle ipotesi in cui intervenga il diniego medesimo o la revoca, fino a quando il contribuente non ottenga l’inserimento nell’Archivio VIES (a seguito di annullamento in autotutela o in sede giudiziale dei provvedimenti di diniego o revoca, o di una nuova istanza il cui esame porti a constatare il venir meno dei fattori di rischio precedentemente considerati).

Di conseguenza, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei
predetti 30 giorni, così come dopo il diniego o la revoca, non so
no da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi
intracomunitari, ma in quello ordinario.

In tali casi, peraltro, è la stessa controparte comunitaria che, non avendo
modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del
cessionario/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal
qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.
Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un
soggetto passivo non ancora incluso nell ́Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471, qualora l’operazione economica sia stata invece assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo.


Nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il
predetto trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare.

Credo che questo spieghi bene che se non si è iscritti al VIES semplicemente non si è soggetti passivi intracomunitari e quindi l' acquisto è assimibilabile ad uno ordinario (nazionale).

La sanzione scatta solo se si avvale del regime intracomunitario e quindi dell'esenzione/detrazione.

Non sono esperto ma mi sembra chiaro.
 
Ultima modifica:
Ho trovato questo nella circolare n. 39/2011 dell’Agenzia delle Entrate



Credo che questo spieghi bene che se non si è iscritti al VIES semplicemente non si è soggetti passivi intracomunitari e quindi l' acquisto è assimibilabile ad uno ordinario (nazionale).

La sanzione scatta solo se si avvale del regime intracomunitario e quindi dell'esenzione/detrazione.

Non sono esperto ma mi sembra chiaro.

perdonate anche me io ho più o meno il suo stesso problema ma non essendo esperto voglio capire solo se si tratta di non poter scaricare iva del paese estero/usufruire detrazione oppure non è proprio possibile effettuare l'acquisto nell'arco dei 30gg?

sto effettuando acquisto in polonia, non essendo iscritto ancora al VIES (fatto domanda ieri) mi hanno presentato proforma con la loro vat al 23%. posso decidere di effettuare l'acquisto normalmente e scaricare semplicemnte il costo dei prodotti che poi intendo rivendere ivata ai miei clienti senza incorrere in problemi/sanzioni?

siccome i beni che vengono prodotti per me richiedono piu o meno 15/20 gg posso chiedere di ricevere la fatturacontestualmente all'invio della merce per esempio fra 32gg in modo che decorre il termine previsto post-presentazione richiesta? automaticamente sarò iscritto per es. il 29 maggio avendo presentato ieri 28 aprile? posso esserne certo?

ringrazio anticipatamente per il vs aiuto
saluti eugenio
 
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