Riferimento: acconto iva
La norma effettivamente parla di contestualità senza specificare. Esiste però la circolare 180/98 che tra l'altro così dice:
Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell'art. 3 (e che gia' prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme
dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'e' logico che sia,
entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto
dalla norma.
Antonio Gigliotti così interpreta:
Dubbi di interpretazione sono sorti in merito all’espressione “versamento contestuale” della
sanzione agli altri importi: insomma ci si è chiesti se le somme relative al tributo omesso, agli
interessi ed alla sanzione devono essere necessariamente versate nel medesimo giorno ovvero
possono essere versate in giorni diversi.
Il dubbio è stato sciolto sempre dalla circolare n. 180/E del 1998 dalla cui lettura si evince che
l’espressione pagamento contestuale delle somme per imposte, sanzioni ed interessi, va intesa nel
senso che tutti i versamenti, anche se eseguiti in giorni diversi, devono essere effettuati entro i
termini.
Pertanto, come viene indicato anche nella circolare se l'imposta viene versata entro trenta giorni
dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o
dall’errore, la sanzione sarà ridotta ad 1/5 e non ad un ottavo.
E la stessa AdE, nel suo manuale Guida pratica al pagamento delle imposte, a pag 22, così recita:
Il ravvedimento si perfeziona al momento del pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Pertanto, se l'imposta e gli interessi sono versati nei 30 giorni dalla scadenza, ma la sanzione
viene pagata dopo i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da versare è pari al 6%.
Resta sempre il dubbio che circolare non è legge, è vero![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
L'ardua scelta rimane a chi deve pagare, come al solito.
Buon lavoro.
La norma effettivamente parla di contestualità senza specificare. Esiste però la circolare 180/98 che tra l'altro così dice:
Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell'art. 3 (e che gia' prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme
dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'e' logico che sia,
entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto
dalla norma.
Antonio Gigliotti così interpreta:
Dubbi di interpretazione sono sorti in merito all’espressione “versamento contestuale” della
sanzione agli altri importi: insomma ci si è chiesti se le somme relative al tributo omesso, agli
interessi ed alla sanzione devono essere necessariamente versate nel medesimo giorno ovvero
possono essere versate in giorni diversi.
Il dubbio è stato sciolto sempre dalla circolare n. 180/E del 1998 dalla cui lettura si evince che
l’espressione pagamento contestuale delle somme per imposte, sanzioni ed interessi, va intesa nel
senso che tutti i versamenti, anche se eseguiti in giorni diversi, devono essere effettuati entro i
termini.
Pertanto, come viene indicato anche nella circolare se l'imposta viene versata entro trenta giorni
dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o
dall’errore, la sanzione sarà ridotta ad 1/5 e non ad un ottavo.
E la stessa AdE, nel suo manuale Guida pratica al pagamento delle imposte, a pag 22, così recita:
Il ravvedimento si perfeziona al momento del pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Pertanto, se l'imposta e gli interessi sono versati nei 30 giorni dalla scadenza, ma la sanzione
viene pagata dopo i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da versare è pari al 6%.
Resta sempre il dubbio che circolare non è legge, è vero
L'ardua scelta rimane a chi deve pagare, come al solito.
Buon lavoro.