E' stato firmato in data 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell’82 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute. Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell’82 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute. Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.