La presunzione (semplice) di corrispondenza tra il corrispettivo di vendita e il maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro , ipotecaria e catastale da parte dell'acquirente, applicata al venditore in fase di accertamento della plusvalenza, può essere superata dimostrando che il corrispettivo realmente percepito è quello indicato in atto e non quello presunto dall'ufficio.
Inoltre si tenga presente che il 07/10/2015 è entrato in vigore il Dlgs 147/2015 il quale all'art. 5 c. 3 stabilisce che l'esistenza di un maggior corrispettivo non è desumibile solo sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro ma l'ufficio, nel fondare l'accertamento, deve considerare ulteriori elementi probatori.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa vale anche per il passato.
Nel tuo caso, se l'ufficio ha fondato l'accertamento della plusvalenza in capo al venditore solo e soltanto applicando la suddetta presunzione, in assenza di ulteriori elementi di prova, l'atto è senza dubbio illegittimo per violazione di legge e conseguente difetto di prova.
Saluti.
Inoltre si tenga presente che il 07/10/2015 è entrato in vigore il Dlgs 147/2015 il quale all'art. 5 c. 3 stabilisce che l'esistenza di un maggior corrispettivo non è desumibile solo sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro ma l'ufficio, nel fondare l'accertamento, deve considerare ulteriori elementi probatori.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa vale anche per il passato.
Nel tuo caso, se l'ufficio ha fondato l'accertamento della plusvalenza in capo al venditore solo e soltanto applicando la suddetta presunzione, in assenza di ulteriori elementi di prova, l'atto è senza dubbio illegittimo per violazione di legge e conseguente difetto di prova.
Saluti.