Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Accertamento su terreno edificabile senza richiesta di tasse sulla plusvalenza

Pan

Utente
Salve,
ho venduto un terreno in cui ci sono zone edificabili da PRG. Tale PRG oltre a non essere approvato è decaduto perché sono passati più di 5 anni ed inoltre sarà sicuramente ridimensionato: parla di 10000 abitanti su un paese che ne ha 1700. In effetti nella stessa zona edificabile ho avuto anche un esproprio del comune pagato come terreno agricolo. Ora è arrivato un accertamento di rettifica e liquidazione con maggiorazione di valore per le aree edificabili. Su tale accertamento però sono menzionate solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale ( a carico dell’acquirente) ma non vengono menzionate tasse sulle plusvalenze. Il commercialista sostiene che aspettano che ci accordiamo e poi ci mandano pure quelle, dice che, se anche il compratore si accorda e paga tutto lui, ci conviene fare ricorso e portarlo più alla lunga possibile per far passare i 5 anni dalla vendità dopo di cui non si possono più richiedere le imposte sulla plusvalenza. Finchè è in piedi quel ricorso difficilmente partirà l’altro. Mi sembra assurdo…c’è qualche esperto che può consigliarmi?
Grazie.
 
Premettendo che non si può entrare nel merito della rettifica operata dall'ufficio poiché non in possesso delle carte, mi permetto di non essere d'accordo con il commercialista su quel che concerne il modus procedendi consigliato. Innanzitutto Lei ha ricevuto l'atto in qualità di obbligato solidale; ciò significa che dovrebbe "coordinarsi" sul da farsi con l'acquirente del terreno perché se, ad es., quest'ultimo decide di impugnare l'atto e Lei non lo fa facendo scadere i termini per l'impugnazione, l'atto ricevuto diventerà esecutivo con tutte le conseguenze del caso. Spesso però accade che l'atto viene definito, ad es. mediante accertamento con adesione, da uno dei coobbligati e l'ufficio notifica al venditore avviso di accertamento con il quale accerta le imposte dirette dovute sulla (maggior) plusvalenza riveniente in seguito alla rideterminazione del valore del terreno avvenuta in sede di definizione dell'atto e qui quanto asserito dal commercialista corrisponde al vero. Non mi trovo d'accordo però sulla strategia difensiva consigliata nel senso che se l'ufficio notifica l'avviso di accertamento, e dunque aziona la pretesa, esercitando in tal modo il proprio diritto potestativo nei termini non capisco la strumentalità del ricorso "per far passare i 5 anni... Bah...
Buona sera.
 
La ringrazio per la risposta,
l'ipotesi è proprio che il compratore faccia l'adesione. Ma è sicuro che in quel caso arriverà l'accertamento sulle plusvalenze? Certo in questo caso non ha senso fare ricorso...ma il commercialista parlava proprio di fare ricorso sia sull'accertamento in corso sia di contestare l'adesione dell'acquirente per impedire l'arrivo del secondo accertamento..o forse questa strategia mi può tornare utile per rafforzare un eventuale secondo ricorso?
E poi non capisco, le imposte dell'acquirente arrivano da pagare in solido a tutti e quelle sulla plusvalenza arrivano solo a me?
Grazie ancora.
 
Come detto in precedenza è preferibile, per quanto possibile, coordinarsi con l'acquirente sulla strategia da adottare. Se l'acquirente decidere di definire la pretesa in adesione e Lei invece decide di fare ricorso è facile che l'ufficio, dopo l'adesione dell'acquirente, Le annulli l'atto in autotutela chiedendo al giudice che il giudizio si estingua per cessazione della materia del contendere ex art. 46 Dlgs 546/92 (cfr. in proposito Corte di Cass. Ordinanza n. 22376 del 03/11/2010).
Con riferimento alla seconda parte del suo quesito si deve far riferimento all'art. 57 del D.P.R. 131/86 per l'imposta di registro, dove viene stabilito che "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, ecc. ecc. ..." mentre per quel che concerne le maggiori imposte dirette sulla plusvalenza soggetto passivo di imposta è esclusivamente il venditore poiché è quest'ultimo a ricevere il corrispettivo della vendita e dunque a percepire il reddito da assoggettare a tassazione. In materia di IRPEF, infatti, il soggetto passivo di imposta è colui che possiede il reddito e non vi è solidarietà con altri soggetti nel pagamento della stessa, tranne che non si verta in materia di sostituzione di imposta, ma non mi sembra sia il Suo caso.
Buona sera.
 
concordo appieno con quanto ha scritto Rocco, che saluto.
E' opportuno fare ricorso avverso l'avviso di liquidazione e raccordarsi con l'acquirente per scrivere le stesse cose. in funzione di ciò che sarà deciso o determinato si vedrà il da farsi.
Non credo sia possibile contestare l'adesione dell'acquirente, ma se mai si può solo contestare il valore accertato.
ciao
 
Alto