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accertamento rendita catastale

mapellone

Utente
Un mio cliente ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio con il quale gli viene notificata la variazione della rendita precedentemente proposta. In particolare si tratta di un immobile categoria D/2 (alberghi) accatastato nel 2007. Nell'avviso si fa riferimento ad una variazione di classamento del 2008 (mai notificata al cliente). Per tali immobili (categoria D) il calcolo della rendita non può avvenire per mezzo di strumenti comparativi ma per stima diretta.

La mie domande sono le seguenti:

1) La stima diretta richiede un sopralluogo che, stando a quanto scritto nell'avviso, è stato effettuato. Non sarebbe obbligatorio il rilascio di un verbale o di un docuemento equipollente?

A mio avviso si

2) Nell'avviso si fa un mero riferimento ad una variazione di classamento, peraltro mai notificata, senza esporre ne i criteri utilizzati ne le risultanze dell'eventuale sopralluogo. Potrebbe trattarsi di atto privo di motivazione?

A mio avviso si

3) La notifica dell'avviso di accertamento vale anche come notifica dell'avvenuta variazione di classamento?
 
Secondo la circolare AdT 11/2005 la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica :teehee:della nuova rendita agli intestatari della partita catastale, in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale.
Per quanto riguarda il merito della vicenda ti conviene presentare istanza di accesso agli atti amministrativi per chiedere lumi sulla perizia e dopo valutare la strada del ricorso.
 
L. 342/2000
Art. 74.
(Attribuzione o modificazione
delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
 
ti ringrazio per le risposte. L'art.74 però sancisce l'efficacia della nuova rendita dalla data di notifica non dalla data di classamento. Comunque sia un accertamento del genere è immotivato e presenta vizi procedurali. Sarebbe assurdo un sopralluogo senza la partecipazione del contribuente, soprattutto ai fini di un eventuale contradditorio.
 
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