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Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

migeva71

Utente
:confused:Buon giorno, cortesemente chiedo informazioni in merito a 5 raccomandate sull'accertamento per omesso versamento dell'ICI dal 2004 al 2009 che ha ricevuto mio marito. Cerco di spiegare il caso :
Trattasi di casa ricevuta in eredità in seguito alla morte del padre nel 1990 in comproprietà con la madre, al momento del decesso il padre la madre e due fratelli erano residenti a Lignano in casa in affito e l'unica casa in comproprietà tra i coniugi è quella oggetto dell'accertamento posta nel comune di Taipana. Due anni dopo la morte del padre la madre insieme ad uno dei fratelli si è trasferita presso la casa di proprietà che dalla morte del padre è rimasta unità ereditata indivisa tra tutti. Dal momento in cui la madre si è trasferita come residente presso la casa ereditata, come indicato dal commercialista, i fratelli non hanno più versato l'importo indicato dell' ICI sulla porzione di loro competenza perchè era dimora unica e principale della moglie erede, inoltre per tutti i figli era da considerarsi come "seconda casa" perchè tutti abitanti in comuni e case diverse . Ora invece il comune attraverso una ditta esterna di verifica ci richiede l'ICI dovuto dal 2004 al 2009 con interessi e more in quanto dicono che è dovuto visto che al momento del decesso il padre non era ivi residente. Inoltre ci rimproverano che non è stato notificato l'usufrutto gratuito della casa ad uso della madre da parte dei figli,in quanto in teroria in assenza di tale atto notarile potrebbero richiederle un'affitto.
Cortesemente vorremmo sapere se la somma che ci viene richiesta è veramente dovuta o se è una svista dell'agenzia che si occupa di questo. Se la somma non dovesse essere dovuta come ci dobbiamo comportare ? prima paghiamo e poi richiediamo il rimborso , o non paghiamo affatto ?
Ringrazio in anticipo per la vostra consulenza e per il tempo dedicatomi.
Cordiali saluti.

M.V.
 
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Il Comune ha ragione la casa non era la dimora di padre e madre e quindi l'usufrutto non resta alla madre stessa.
L'ICI quindi va pagata in rapporto alle quote di proprietà di ciascuno, fermo restano che dal momento in cui diventa abitazione principale di due compropritari questi non pagano ma gli altri si.
 
Ultima modifica:
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Grazie mille per la cortese risposta RICK48 , allora abbiamo sbagliato tutti ? I figli coeredi con la madre non hanno pagato l' ICI mentre la madre che ne era comproprietaria per la metà con il defunto e che ci abitava dentro lo ha sempre fatto. Quindi ora lei dovrebbe richiedere il rimborso dell'ICI versato erroneamente mentro i figli devono pagare quanto richiesto senza scuse . Ma mi sorge una seconda domanda : visto che l'indicazione di non pagare l'ICI è venuta da 3 distinti commercialisti, adesso la somma la dobbiamo richiedere a loro in qunto ci hanno mal consigliato ?
Grazie mille per la sua gentilezza e la sua celerità nella risposta.
 
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Attenzione, però, quella che ho detto è la regola generale, ma i Comuni possono adottare regolamenti diversi.
Devi verificare il regolamento del comune interessato perché talvolta anche l'immobile dato in uso gratuito a familiare è esente da ICI.
 
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Attenzione, però, quella che ho detto è la regola generale, ma i Comuni possono adottare regolamenti diversi.
Devi verificare il regolamento del comune interessato perché talvolta anche l'immobile dato in uso gratuito a familiare è esente da ICI.

Grazie mille della sua risposta , le faremo sapere come và a finire.
Buona settimana e di nuovo grazie delle informazioni.

M.V.
 
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Innanzitutto, v'è da sottolineare che l'imposta per l'anno 2004 non è dovuta per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, quindi nulla quaestio.

Per quanto concerne i restanti anni, credo che ci sia stata un'opinabile interpretazione dell'art. 540 c.c. da parte dei vari consulenti.

L'art. 540 c.c., rubricato "Riserva a favore del coniuge", recita infatti: "A favore del coniuge (459 c.c.) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144 c.c.) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli"
.

Ora l'art. 144 c.c. dispone che: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

Orbene, alla luce di quanto suesposto e delle argomentazione poste da te in narrativa, risulta che l'immobile oggetto dell'accertamento non è mai stato residenza familiare dei due coniugi.

Pertanto, salvo particolari disposizioni indicate nel regolamento del Comune di Taipana, tua madre doveva pagare l'ICI con aliquota agevolata per la sua quota di proprietà con diritto alla detrazione per abitazione principale per intero, mentre gli altri eredi (figli) avrebbero dovuto pagarla con aliquota ordinaria.

Non regge infine la teoria dell'usufrutto per atto notarile, perchè esiste l'istituto del comodato d'uso gratuito, che può essere anche verbale.
 
Riferimento: Accertamento ICI per omesso versamento - eredi

Innanzitutto, v'è da sottolineare che l'imposta per l'anno 2004 non è dovuta per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, quindi nulla quaestio.

Per quanto concerne i restanti anni, credo che ci sia stata un'opinabile interpretazione dell'art. 540 c.c. da parte dei vari consulenti.

L'art. 540 c.c., rubricato "Riserva a favore del coniuge", recita infatti: "A favore del coniuge (459 c.c.) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144 c.c.) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli"
.

Ora l'art. 144 c.c. dispone che: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

Orbene, alla luce di quanto suesposto e delle argomentazione poste da te in narrativa, risulta che l'immobile oggetto dell'accertamento non è mai stato residenza familiare dei due coniugi.

Pertanto, salvo particolari disposizioni indicate nel regolamento del Comune di Taipana, tua madre doveva pagare l'ICI con aliquota agevolata per la sua quota di proprietà con diritto alla detrazione per abitazione principale per intero, mentre gli altri eredi (figli) avrebbero dovuto pagarla con aliquota ordinaria.

Non regge infine la teoria dell'usufrutto per atto notarile, perchè esiste l'istituto del comodato d'uso gratuito, che può essere anche verbale.

Cordiale MrDike, la ringrazio per l'esaustiva e competente risposta. Ora non ho nessun dubbio che devo pagare perchè sono in torto. Lei è stato davvero esplicito. Mille grazie per il tempo dedicatomi. Buona settimana.

M.V.
 
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